Il testo è parte del Dossier, Il primo anno di ruolo: adempimenti, domande, documenti scaricabile dal sito della Gilda degli insegnanti
30 Settembre 2012 | di Gina Spadaccino
Docenti neo immessi in ruolo
I docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova (art. 437 del D.Lvo 297/94) e ammessi ad un anno di formazione (art. 440 D.Lvo 297/94).
Per periodo di prova s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare ''effettivamente'' servizio per non meno di 180 giorni, anche se con orario inferiore a quello di cattedra.
Nei periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni vanno annoverati i giorni effettivi di lezione e anche i seguenti periodi:
♦ le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate di riposo, purchè l'interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell'attività, il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua coperte da nomina;
♦ le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum);
♦ la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni;
♦ i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purchè il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno (C.M. 180/79);
♦ il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purchè per materie comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova;
♦ la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal MIUR o dalla scuola;
♦ il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.
I periodi non computabili ai fini del compimento dei 180 giorni sono:
♦ le ferie;
♦ ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare;
♦ i permessi retribuiti e non;
♦ la chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami;
♦ le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie
La formazione in ingresso, prevista per i neoassunti in ruolo, dall'articolo 68 del C.C.N.L. vigente, costituisce un obbligo contrattuale.
Secondo i parametri del modello e-learning integrato è prevista la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza; questi ultimi sono promossi e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali con le risorse iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio e oggetto di contrattazione integrativa regionale. Complessivamente le attività formative prevedono non meno di 40-50 ore, articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza, coordinate da un tutor, facilitatore d'apprendimento. Ogni incontro in presenza è, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti. Il coordinamento e la direzione di ciascun corso sono affidati ad un dirigente scolastico che ha compiti amministrativo-gestionali ed ha la responsabilità dell'attestazione finale delle ore di formazione.
Il docente neoassunto alla fine dell'anno di formazione dovrà redigere una relazione da discutere nel comitato di valutazione di cui fa parte anche il dirigente scolastico, che dispone con decreto la sua conferma in ruolo o la mancata conferma.
Le ipotesi di mancata conferma in ruolo sono essenzialmente riconducibili a due situazioni:
a) Mancato superamento del periodo di prova perchè non sono stati prestati i 180 giorni prescritti ( art. 438 del D.Lvo 297/94).
b) Esito sfavorevole della prova: il comitato di valutazione ed il dirigente scolastico (art. 439 del D.Lvo 297/94) accertano un'incapacità professionale, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e le ore di formazione.
In caso di prestazione del servizio inferiore a 180 giorni (sub a), il periodo di prova è prorogato di un anno con provvedimento motivato ed adottato entro il termine di 90 giorni.
Detto provvedimento può essere disposto anche per gli anni successivi, se non viene raggiunto il minimo del servizio prescritto. In altri termine, in questo caso le proroghe non hanno limite.
Invece la proroga può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico, quando si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione nel caso di esito sfavorevole della prova (sub b). Se la proroga non è superata il dipendente sarà licenziato oppure restituito al ruolo precedente.
Docenti che transitano da un ruolo all' altro o da una cattedra all' altra.
Le due ipotesi di passaggio di ruolo (il transito da un ordine di scuola ad un altro) o di cattedra (il transito da una classe di concorso ad un'altra all'interno di uno stesso ordine e grado di scuola) vanno distinte.
Passaggio di ruolo
I docenti beneficiari di passaggio ad un ruolo diverso mediante le normali procedure di mobilità del personale sono soggetti al periodo di prova (art. 438 del D.Lvo 297/94) e non anche all'anno di formazione (artt. 1 e 2 della legge 20/05/1982 n. 270, art. 440 del D.Lvo 297/94), inteso quest'ultimo come quel periodo di prova del tutto particolare, di cui si è fin qui parlato, destinato ai neo assunti e che prevede, come si è visto, specifiche modalità di svolgimento (nomina di un tutor, corsi di formazione e attività seminariali). L'anno di formazione va effettuato infatti una sola volta nel corso della carriera (cfr. nota 196 del 3/2/2006; nota 3699 del 28/2/2008).
Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.) ed il suo superamento è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297).
La durata della prova è di un anno scolastico. Il servizio deve essere non inferiore a 180 giorni nello stesso anno scolastico, anche se per orario inferiore a quello di cattedra; esso, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini. Va precisato che la data in cui al docente spetta la conferma in ruolo non è il giorno successivo al 180° utile alla prova, ma sempre il primo giorno dell'anno scolastico seguente, dal momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rappresentano solo un requisito di validità.
Al termine dell'anno scolastico di prova il dirigente scolastico redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del comitato per la valutazione del servizio (cfr. artt. 58
e 59 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417).
Un quesito ricorrente è se il docente passato ad altro ruolo sia tenuto a presentare, al pari del docente neoassunto, una relazione sulle attività svolte, da discutere con il comitato di valutazione. La risposta è negativa. Solo per i docenti immessi in ruolo è istituzionalmente prevista la relazione sulle esperienze e sulle attività svolte ai fini della conferma in ruolo dopo l'anno di formazione (art. 440 del D.Lvo 297/94).
Per il docente transitato da un ruolo ad un altro gli artt. 58 e 59 del D.P.R. citato non prevedono invece la presenza del docente medesimo in sede di riunione del comitato di valutazione, perchè il predetto comitato esprimerà il proprio parere sia sulla base di elementi valutativi forniti dal Dirigente Scolastico, sia acquisendo personalmente elementi di valutazione. In particolare, il comitato di valutazione, convocato dal dirigente scolastico, sentirà la relazione del dirigente medesimo sul servizio prestato dal docente, prenderà in esame gli atti relativi all'attività svolta dall'insegnante in corso d'anno (ad esempio i registri personali, gli elaborati degli alunni da lui corretti e classificati, ecc.) e sulla base di tali elementi esprimerà un suo parere di conferma in ruolo.
Peraltro, questa è stata la modalità di conferma in ruolo per molti anni prima dell'istituzione dell'anno di formazione introdotto dalla legge 20/05/1982 n. 270/82 per i vincitori di concorso (per esami o per soli titoli). In altri termini, la relazione finale da discutere col comitato di valutazione, così come la figura del docente tutor nominato dal capo di istituto su motivata proposta del collegio docenti (introdotti dalla citata legge 270/82) riguardano gli adempimenti propri ed esclusivi dell'anno di formazione, curano gli aspetti di formazione metodologica legati alla funzione docente nel suo primo anno di ruolo, ed interessano soltanto i docenti neo-assunti. Ai docenti transitati da un ruolo all'altro non può essere richiesto alcun atto, in quanto gli stessi hanno effettuato in precedenza tutti gli adempimenti relativi all'anno di formazione. Sarebbe pertanto palesemente illegittimo un provvedimento del dirigente scolastico che, pur in presenza di un servizio prestato di 180 giorni, negasse al docente la conferma in ruolo sul presupposto dell'assenza dei detti adempimenti.
Passaggio di cattedra
Per chi ha effettuato il passaggio di cattedra non è previsto alcun anno di prova. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. II con Parere 12 luglio 1978 n. 583/78 nel quale precisa che un nuovo periodo di prova deve essere prestato quando il passaggio comporti anche il cambiamento di ruolo. Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche il cambiamento di ruolo, il periodo di prova non deve essere ripetuto.
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