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Numero 9 - Novembre 2013
Numero 9 Novembre 2013

Il diritto ai permessi per motivi personali è insindacabile

La vittoria della Gilda di Potenza corona un pluriennale percorso coerente della politica nazionale della Gilda.


30 Ottobre 2013 | di R. B. e F. R.

Il diritto ai permessi per motivi personali è insindacabile
Questa significativa vittoria è un chiaro esempio di come il lavoro di squadra alla fine premi. Vediamo i fatti.

Il 4 ottobre scorso, il tribunale di Potenza, accogliendo il ricorso patrocinato dalla Gilda degli insegnanti della città, ha sentenziato che, per ottenere i tre (sic!) giorni di permesso retribuito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL/2007 il docente che ne faccia richiesta non deve sottoporsi a umilianti richieste. Infatti, i dirigenti scolastici non hanno titolo a precludere ai docenti la facoltà di fruire dei permessi per motivi personali. E non hanno nemmeno diritto di interferire sulle decisioni che inducono gli insegnanti a chiederli. Ecco alcuni obiter dicta della sentenza (si trova in www.gildapotenza.it)

'Dalla lettura combinata del comma 2 dell'art 15 con l'art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere ¬ discrezionale - di diniego da parte di quest'ultimo.'. '....il diniego del dirigente, motivato tra l'altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l'art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo.'

Tutto era partito da qui: una piccola guerra vinta, in sede Aran, durante le trattative per il contratto 2006-2009, dal Coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, che aveva lottato e quindi ottenuto di eliminare dal Contratto privatistico la parola '' concessi''. Infatti, come è noto, la concessione è il conferimento di qualcosa che non costituisce un diritto: sarebbe un atto liberale con cui si appaga una richiesta.
Ora, a parte il fatto che il liberalismo tra la Dirigenza non sembra avere molta ospitalità, oggi ci muoviamo nella democrazia ove hanno spazio diritti- per loro natura insindacabili- e doveri.

Questo il percorso che ha portato a questa fondamentale sentenza: nel 2001 il Giudice del Lavoro di Terni già si esprimeva in questi termini:
'...Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata comporta la concessione del permesso. All'interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si riferisce a motivi 'personali' non specificando altro dato o contenuto.'

I tribunali di Monza (sentenza n. 288 del 12 maggio 2011) e quello di Lagonegro (sentenza n. 309 del 4 aprile 2012) avevano definitivamente chiarito che la richiesta del permesso, se motivata con documentazione o autocertificata da parte del personale, non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico.

L' intervento dell'ARAN in data 2 febbraio 2011 (a cura del Dirigente Francesco Mendez), che in risposta ad un quesito dell'USR della Puglia ha precisato: ''...l'art 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (...a domanda) del dipendente documentata ''anche mediante autocertificazione''.

Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente - con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) - la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie).
La previsione contrattuale generica ed ampia di ''motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da ''autocertificazione'', a parere dell'Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell'ambito della propria fruizione - ai sensi dell'art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell'area V della dirigenza e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2011 - è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell'istituzione scolastica nonchè alla gestione organizzativa della stessa''.




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Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
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