17 Febbraio 2017 | di Rosario Cutrupia
Il sistema previdenziale è stato profondamente modificato dalla riforma Monti-Fornero, in vigore dal 2012. Si è trattato di un intervento severo, tanto che in dieci anni dovrebbe procurare risparmi per più di 80 miliardi di euro. Ma se questo da un lato rende più sostenibile la spesa previdenziale, dall’altro rischia di essere molto penalizzante anche dal punto di vista sociale; poiché l’età della pensione è stata spostata in avanti di cinque-sei anni e, con i successivi adeguamenti all’aspettativa di vita, sarà dilazionata sempre più.
Le novità in ambito previdenziale previste dalla legge di Bilancio per il 2017 hanno lo scopo di garantire maggiore flessibilità per accedere al pensionamento, senza apportare sostanziali modifiche del sistema previdenziale definito dalla riforma Monti-Fornero e senza pregiudicare la sostenibilità dei conti pubblici.
Alcuni provvedimenti riguardano tutti i lavoratori, altri interessano determinate categorie.
VEDIAMO QUALI SONO I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO IL PERSONALE DELLA SCUOLA.
CUMULO DEI CONTRIBUTI
Il cumulo dei periodi assicurativi, senza oneri a carico dell’interessato, consente a persone con carriere discontinue, caratterizzate da diversi cambi di lavoro, di poter utilizzare tutte le contribuzioni accreditate in più casse della previdenza obbligatoria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Il cumulo consente inoltre la liquidazione della pensione di inabilità o di una pensione indiretta; mentre non è utilizzabile dalle lavoratrici interessate alla "opzione donna". Il pagamento della pensione è a carico dell'INPS, l’importo viene determinato dalla somma dei pro-rata (quote di pensione) delle gestioni previdenziali interessate.
Nel caso di ricongiunzione in corso, l'istanza di cumulo non oneroso dei contributi versati può essere presentata da coloro che non abbiano ancora pagato integralmente l'importo dovuto per la ricongiunzione.
Le somme già versate, suddivise in quattro rate annuali non maggiorate da interessi, saranno restituite a partire da dodici mesi dalla domanda di rimborso stessa.
La pensione ottenuta con il cumulo è liquidata con il sistema retributivo ove applicabile: sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995; mentre con la totalizzazione è previsto il calcolo delle diverse quote di pensione con il metodo contributivo.
APE VOLONTARIO
E’ possibile accedere all’anticipo pensionistico (APE) con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; cioè si può anticipare la cessazione fino a 3 anni e 7 mesi rispetto all’età per la pensione di vecchiaia. L’APE, nella versione volontaria, rappresenta un prestito concesso in sostituzione della pensione. Durante il periodo di anticipo il destinatario dell’APE riceve un assegno mensile per 12 mensilità all’anno erogato da banche, tramite convenzione con i ministeri e l’INPS. Una volta raggiunta l’età della pensione di vecchiaia, l’interessato percepisce l’importo corrispondente alla pensione maturata fino alla cessazione e restituisce, mediante trattenuta da parte dell’INPS, il prestito con rate mensili nei successivi 20 anni.
Il lavoratore interessato presenta la domanda di anticipo pensionistico all’INPS, che certifica il diritto e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo della rata di anticipo concedibile. Ricevuta la comunicazione, presenterà la domanda di APE, indicando la banca e l’assicurazione che erogheranno prestito e polizza vita; contestualmente, presenterà la domanda di pensione di vecchiaia. La revoca di queste due domande è ammessa soltanto se non è stata completata l’operazione di prestito.
Dopo l’esito della suddetta procedura il MIUR potrà fornire le indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione dal servizio.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza; per questo l’interessato usufruirà di un credito d’imposta su base annua pari al 50% degli interessi e del costo dell’assicurazione.
APE SOCIALE
Per alcune categorie di lavoratori, tra cui quelli che svolgono lavori usuranti o gravosi, l’erogazione del trattamento economico previsto dall’APE, dalla cessazione fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, è a carico dello Stato. Nell’elenco delle attività particolarmente gravose troviamo “i professori di scuola preprimaria”, cioè gli insegnanti di scuola dell’infanzia, che possiedono almeno 36 anni di contributi, 63 anni di età e svolgono tale attività in via continuativa da almeno 6 anni.
Durante si riceve un assegno mensile uguale alla futura pensione ma fino a un massimo di 1.500 euro. In questo caso, non trattandosi di un prestito, nulla deve essere restituito.
Per quanto concerne l’anticipo pensionistico (APE e APE sociale), le necessarie istruzioni saranno specificate dal MIUR dopo l’emanazione di un apposito dPCM.
OPZIONE DONNA
Rimangono invariate le caratteristiche principali della c. d. “opzione donna”. Adesso, al requisito anagrafico non si applica più l’adeguamento alla speranza di vita (aumento di 3 mesi); pertanto, il personale femminile della scuola che ha raggiunto 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2015, ha la facoltà di accedere alla pensione anticipata con decorrenza 1/9/2017, presentando la domanda di cessazione entro il 28/2/2017.
Chi possiede i suddetti requisiti e non cessa dal servizio mantiene il diritto di accedere al pensionamento con l’opzione contributiva anche negli anni successivi.
Precisiamo che, con l’opzione donna, la pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo, meno vantaggioso di quello misto.
OTTAVA SALVAGUARDIA
L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo che prevede la possibilità di accedere al pensionamento secondo le vecchie regole (quelle vigenti sino al dicembre 2011). Riguarda i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con grave disabilità ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, e che perfezionino anche i requisiti utili per la decorrenza della pensione entro il 31/12/2018.
Ricordiamo che i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di anzianità sono: la “quota 97,6” (anni 97 e mesi 6 come somma dell'età anagrafica e quella contributiva), in presenza di almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica; per la pensione di vecchiaia 65 anni di età e 20 anni di contributi.
Il personale che si trova nelle suddette condizioni può presentare richiesta di accesso al beneficio della salvaguardia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro il 2 marzo 2017.
L’INPS, dopo aver monitorato l’andamento delle richieste, individuerà gli aventi diritto.
Successivamente, le istituzioni scolastiche e gli USR interessati consentiranno al personale beneficiario della salvaguardia di presentare domanda di cessazione dal servizio.
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