27 Agosto 2019 | di Renza Bertuzzi
La Gilda di Teramo ha ottenuto un’importante vittoria nei confronti di una dirigente scolastica che aveva assegnato il coordinatore provinciale, Sergio Mancinelli, docente di Matematica presso un istituto tecnico, al potenziamento e non alle sue classi e al suo insegnamento.
Secondo la dirigente, le assenze per motivi sindacali non avevano permesso agli studenti di raggiungere gli obiettivi necessari per l’apprendimento della Matematica. Giudizi pesanti e lesivi della dignità dell’insegnante, docente di lungo corso nell’istituto. Ma anche un atteggiamento antisindacale, come se le due funzioni (docente e sindacalista) non possano convivere.
Mancinelli ha presentato ricorso e ben due gradi di giudizio del Tribunale di Teramo gli hanno dato ragione, riconoscendo nell’azione della Dirigente un comportamento antisindacale.
La Dirigente ha sostenuto di aver agito rispettando le norme legislative per l’assegnazione dei docenti ai posti e alle classi. In particolare, si cita l’art. 396 del d.lgs 297/94 e il comma 18 dell’articolo 1 della Legge 107/2015.
Mentre il giudice del secondo grado ha deliberato: “E’, dunque, evidente che la collocazione “a disposizione” del prof. Mancinelli, oltre ad essere stata effettuata prima delle formalizzazione dell’assegnazione del “potenziamento”, è motivata esclusivamente in ragione dell’attività sindacale svolta dallo stesso, ponendosi sotto tale profilo in termini palesemente discriminatori. Lo svolgimento di attività sindacale o l’assunzione di posizioni di dirigenza all’interno di una organizzazione sindacale non possono costituire motivo per l’adozione di un provvedimento di sostanziale demansionamento, generando, in tal modo, oltre che una condotta discriminatoria nei confronti del docente, anche ripercussioni sull’attività sindacale e sull’azione dell’organizzazione sindacale di cui quel docente riveste una posizione apicale a livello locale”.
Il Dirigente, dunque, non ha mano completamente libera nelle decisioni di assegnazione dei docenti, non può avere pregiudizi antisindacali e non può ledere la dignità di chi insegna da molti anni e conosce la sua disciplina.
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