Ancora su Dad e Did per difendere la libertà d’ insegnamento
03 Novembre 2020 | di Piero Morpurgo
Da tenere presente una posizione dell'agenda digitale: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/didattica-a-distanza-come-organizzare-le-lezioni/ e la una posizione analoga dell'ANVUR e delle università "L’Università di Venezia prevede che la durata relativa alle lezioni videoregistrate sia un terzo dell’ora di lezione frontale, quindi una lezione dura non più di 20 minuti; i materiali online sono naturalmente cumulabili, ma non devono superare i 10 minuti per risorsa audio o video. L’università degli studi di Milano invece propone che un’ora di didattica in presenza corrisponde a circa 20/25 minuti di videolezione, ma consiglia di registrare delle videolezioni di durata compresa tra i 10 minuti e i 20 minuti al massimo. Il tempo quindi si riduce di ulteriori dieci minuti. Nelle linee guida del Cev, cioè la Commissione Esperti Valutatori dell’Anvur, l’organo nazionale che si occupa di valutare i sistemi universitari e di ricerca, troviamo scritto che a proposito dell’ora di lezione “la durata fisica di erogazione può essere moltiplicata per due, date le necessità di riascolto”. Significa che ogni ora online vale come due ore di didattica in presenza." http://www.anvur.it/attachments/article/26/Distanza_LineeGuida_Accre~.pdf a p.14. Si tratta di enti istituzionali che non lasciano spazi a fantasiose modalità vessatorie di docenti e studenti. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l'obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l'insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l'utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94).
https://www.inail.it/cs/internet/un_insegnante_di_scuola_pubblica_che_utilizza_il_registro_el.html.
Condividi questo articolo: