Se, da una parte, questa decisione ripristina i vantaggi di una buonuscita più sostanziosa per diverse decine di migliaia di colleghi, dall'altra, lascia molto perplessi l'intervento a gamba tesa del Governo che esclude qualsivoglia tipo di risarcimento per il passato.
02 Dicembre 2012 | di Antonio Antonazzo
MIUR, USR, UST, POF, PEI, INVALSI, INDIRE, PON, IIS, IC, PNI, RPD, CNPI, CCNL;FIS...il mondo della scuola è costellato di sigle ed acronimi; ce ne sono talmente tanti che, se fosse ancora vivo, l'indimenticabile cantautore Rino Gaetano potrebbe scriverci una canzone sullo stile di ''Nun te reggae più''. In particolare, due di queste sigle - TFS e TFR - hanno assunto, nel mese di ottobre una grande rilevanza in quanto, in brevissimo tempo, sono state oggetto di attenzione da parte sia del potere giudiziario che di quello legislativo.
Il TFS e il TFR sono le due diverse modalità per mezzo delle quali viene determinata la nostra liquidazione; esse rappresentano quindi la nostra cassa deposito per il futuro e dovrebbero pertanto essere termini arcinoti a tutti noi docenti. Invece, la conoscenza al loro riguardo è prossima allo zero assoluto e, se le notizie di queste ultime settimane hanno certamente contribuito a rivelarne l'esistenza, la confusione regna sovrana e l'incertezza la fa da padrona.
L' obiettivo di questo articolo consiste quindi nel fare il punto della situazione TFS-TFR e, senza entrare in superflui tecnicismi, nel cercare di fare chiarezza su questa questione.
In primo luogo è bene sapere che TFS sta per Trattamento di Fine Servizio, mentre TFR sta per Trattamento di Fine Rapporto e che il proprio regime di trattamento contributivo dipende dalla posizione giuridica al 31 dicembre del 2000: i docenti assunti a tempo indeterminato entro tale data sono in regime di TFS, gli altri sono in regime di TFR. Sono in regime di TFR anche tutti coloro che hanno aderito al fondo pensione ESPERO, a prescindere dalla data della loro assunzione a tempo indeterminato.
Questa distinzione tra i due regimi, è rimasta in piedi fino a dicembre del 2010, quando il Ministro Tremonti fece inserire nella legge finanziaria una norma che eliminava per tutti il TFS e stabiliva che, da allora in poi, tutti i dipendenti pubblici sarebbero stati in regime di TFR.
Oltre alla distinzione prettamente terminologica che distingue tra docenti in servizio e docenti con un rapporto di lavoro con lo Stato, le differenze tra chi si trova in regime di TFS rispetto a chi si trova in regime di TFR sono molteplici; la prima sostanziale diversità riguarda le trattenute in busta paga.
In allegato si riporta una tabella riassuntiva. Come si nota, l'unica differenza si ha sulla terza voce OP/TFR che in regime di TFR dovrebbe essere totalmente a carico dello Stato mentre in regime di TFS è parzialmente a carico il lavoratore. Ho usato il condizionale in quanto, a differenza di quello che avviene nel privato, nel mondo della scuola anche chi si trova in regime di TFR ha continuato a versare parte del contributo OP/TFR che dovrebbe essere totalmente a carico del datore di lavoro.
Se ci si limita solo a quanto riportato in tabella, si potrebbe pensare che il regime TFR sia molto più conveniente rispetto al TFS in quanto nel primo caso il lavoratore non interviene minimamente sull'accantonamento del montante della liquidazione che è( o almeno dovrebbe essere ) tutto a carico dello Stato, ma non è così. Il regime TFS è più conveniente in quanto le modalità di calcolo della buonuscita sono molto più favorevoli rispetto a quelle del TFR.
Per il TFS infatti la buonuscita ( IBU tanto per aggiungere un'altra sigla ) si calcola con una semplice formuletta che riporto di seguito:
IBU= 0,8 • retribuzione mensile tabellare • anni di servizio nella scuola •13/12
A titolo di esempio si riportano alcuni casi concreti:
- Per un docente della scuola primaria, con 35 anni di servizio nella scuola, l'importo buonuscita (lordo) sarà di 71.516 €
- Per un docente diplomato II grado, con 35 anni di servizio nella scuola, l'importo buonuscita (lordo) sarà di 73.780 €
- Per un docente di scuola secondaria I grado, con 35 anni di servizio nella scuola, l'importo buonuscita (lordo) sarà di 79.251 €
- Per un docente di scuola secondaria II grado, con 35 anni di servizio nella scuola, l'importo buonuscita (lordo) sarà di 83.195 €.
Si capisce quindi che l'importo della buonuscita TFS dipende esclusivamente da due fattori: gli anni di servizio effettivamente prestati nella scuola e l'importo dell'ultimo stipendio percepito. Sottolineo inoltre che il congelamento degli scatti di anzianità ed il blocco contrattuale che permane ormai da 3 anni, incide non solo sull'entità del nostro stipendio, ma anche in misura sensibile sulla nostra liquidazione, il che rafforza e giustifica appieno la decisione della Gilda degli Insegnanti di porre al centro delle proprie rivendicazioni sindacali questi due punti.
Il TFR invece ha una modalità di accantonamento legata a diversi fattori meno automatici che rendono molto più complesso fare previsioni e calcoli relativi al futuro. In questo caso entrano in gioco fattori legati all'andamento economico. Infatti, gli accantonamenti del TFR vengono rivalutati annualmente di una quantità pari ai 3/4 dell'indice ISTAT dell'inflazione +1,5%. Se quest'anno l'indice ISTAT sarà, come sembra, pari al 2,4%, il rendimento del TFR sarà quindi pari a 3/4 • 2,4 + 1,5 = 3,3%. Che corrisponde quindi ad un rendimento reale dello 0,9%.
Faccio notare che il rendimento del TFR diventa particolarmente penalizzante quando l'inflazione è alta. Se ad esempio l'indice ISTAT fosse del 10% il rendimento del TFR sarebbe pari al 9% e quindi, in questo caso, il rendimento reale sarebbe addirittura negativo ( - 1% ).
Questo sta a significare che se un collega che va in pensione oggi con 35-36 anni di contributi avesse optato all'inizio della sua carriera per il TFR, oggi non avrebbe in buonuscita nemmeno il valore reale del capitale versato in quanto, come è noto, l'inflazione negli anni 70 era a due cifre.
E' quindi del tutto evidentecome il regime TFR sia più aleatorio rispetto al TFS, il suo rendimento è variabile in funzione dell'inflazione e competitivo solo in caso di bassa inflazione. Anche in questo caso però, il regime TFR risulta essere meno vantaggioso rispetto al TFS, e questo spiega il motivo per cui il Governo Berlusconi decise di far transitare tutti i dipendenti della scuola dal TFS al TFR.
Il fatto però che questa transizione sia avvenuta mantenendo la trattenuta del contributo OP/TFR a carico del lavoratore ( 40-60 € mensili a seconda della propria fascia di anzianità ), ha indotto prima diversi giudici del lavoro e in ultima istanza la Corte Costituzionale ( sentenza N° 223/2012) a dichiarare illegittima tale disposizione.
In seguito a tale sentenza, nelle nostre scuole si è cominciato a predisporre diversi modelli di diffida da presentare al MIUR con la richiesta della restituzione delle cifre indebitamente versate in questi ultimi anni. A fronte del rischio di dover reperire un'ingente cifra quantificabile in miliardi di euro, il Governo è intervenuto di imperio nella questione e ha emanato un Decreto Legge ( DL N° 185/2012 ) nel quale dice sostanzialmente di ''avere scherzato'' e di fatto riporta la questione a prima del 2011 ripristinando il TFS per tutti coloro che sono passati di ruolo prima del 31 dicembre del 2000.
Se, da una parte, questa decisione ripristina i vantaggi di una buonuscita più sostanziosa per diverse decine di migliaia di colleghi, dall'altra, lascia molto perplessi l'intervento a gamba tesa del Governo che esclude qualsivoglia tipo di risarcimento per il passato, eccezion fatto poche sentenze passate in giudicato. Per tale motivo, il nostro ufficio legale nazionale sta esaminando la legittimità di una norma che agisce retroattivamente e sta analizzando come affrontare l'altra questione che è rimasta aperta, e cioè, quella relativa a tutti coloro che sono ancora in regime di TFR ( Tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e i precari) che hanno versato indebitamente per diversi anni migliaia di euro e per i quali si continua a trattenere contributi non dovuti.
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Che fare, adesso? Ecco il parere dell'Ufficio legale della FGU
Il decreto legge n.185/2012 ha effetti, esclusivamente, sulle posizioni dei lavoratori già in regime di trattamento di fine servizio, che continuano anche dopo il 31 dicembre 2010 a maturare il trattamento di fine servizio e non più il trattamento di fine rapporto, con assoggettamento, pertanto, alla contribuzione previdenziale obbligatoria prevista nella misura del 2,50% a carico del lavoratore, ai sensi dell'art.11 legge n.152/1968 e dell'art.37 d.P.R. n.1032/1973.
La sentenza della Corte costituzionale n.223/2012, tuttavia, ha espressamente censurato, nel dichiarare illegittima in parte qua la norma (art.12, comma 10, D.L. n.78/2010) l'illegittima estensione, anche al trattamento di fine rapporto (TFR), della contribuzione posta a carico del lavoratore nel diverso regime di trattamento di fine servizio (TFS).
Tale illegittimità, come si è visto, si fondava sull'art.1, comma 7, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che, subdolamente, prevedeva anche per il TFR le stesse aliquote contributive per il TFS, escludendo espressamente la trattenuta del 2,50% solo per i dipendenti che avrebbero optato per la previdenza integrativa.
Ne consegue che tutti coloro che operano nel pubblico impiego in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) hanno diritto a chiedere, nel termine prescrizionale decennale, all'INPS (che ha incorporato l'INPDAP dal 1° gennaio 2012) la restituzione della contribuzione indebitamente trattenuta (e risultante sui prospetti paga).
PROPOSTE OPERATIVE
Verificare, sulla fascetta stipendiale, la posizione contributiva con riferimento al personale con:
1- ● trattamento di fine rapporto (TFR), per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato entro il 31 dicembre 2000, ma che hanno esercitato il diritto di opzione previsto dall'art.59, comma 56, della legge n.449/1997, per il trattamento di fine rapporto presso Fondi di previdenza integrativa (cfr. Fondo Espero) o complementari;
2- ● trattamento di fine rapporto (TFR), per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000;
3- ● trattamento di fine rapporto (TFR), per gli assunti a tempo determinato con rapporto contrattualizzato dal 30 maggio 2000 (dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999).
In caso di indebite trattenute
4- L'azione giudiziaria, a questo punto da tenere separata rispetto quella del blocco della progressione di carriera, da proporre, su base provinciale presso il Giudice del lavoro, è un ricorso ordinario, unico, per più ricorrenti integrato (eventualmente) da decreti ingiuntivi da valutarsi in base alle concrete situazioni provinciali.
F.to avv. Tommaso de Grandis
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