IN QUESTO NUMERO
Numero 3 - Marzo 2013
Numero 3 Marzo 2013

La Federazione Gilda-Unams in difesa dei docenti precari presso la Corte di Giustizia europea

Iniziative legali della Gilda FGU


01 Marzo 2013 | di Tommaso De Grandis

La Federazione Gilda-Unams in difesa dei docenti precari presso la Corte di Giustizia europea La Federazione Gilda-Unams, in virtù della rituale costituzione, con intervento adesivo presso il Tribunale di Napoli a sostegno di una docente precaria, è legittimata a stare in giudizio davanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea a difesa dei docenti precari della scuola.
Nel corso del citato giudizio, infatti, il giudice rimettente ha accolto le eccezioni della parte ricorrente e della federazione Gilda-Unams disponendo, con ordinanza, la prima questione di pregiudizialità comunitaria riguardante i docenti della scuola pubblica italiana.
Il suddetto processo è stato sospeso, come disposto nella stessa ordinanza, nelle more del pronunciamento della C.G.U.E. in merito ai riportati quesiti.
La Cortedi Cassazione ha già disposto il primo rinvio, nelle more della decisione della Corte di Giustizia e, probabilmente, anchela Corte Costituzionalepotrà disporre identico rinvio dell'udienza del 27.03.13, nella quale dovrà pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 1, della L.124/99 e dell'art.93, comma 1, della legge della Provincia di Trento del 7.08.2006 n.5, relativa all'ingiusta precarizzazione di alcuni docenti della citata provincia.
In sintesi l'ordinanza di rimessione del Giudice di Napoli ha chiesto alla Corte di Lussemburgo:
1- se il quadro normativo italiano sia necessario a dissuadere lo Stato dal ricorso abusivo ai contrati a termine;
2- se il rapporto alle dipendenze dello Stato possa giustificare un diverso trattamento rispetto al settore privato;
3- se la reiterata interruzione del rapporto di lavoro violi il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e tra lavoratori pubblici e quelli privati;
4- se, in forza del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri sia vietato rappresentare, nel corso di un procedimento pregiudiziale, un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero;
5- se un contratto di lavoro a termine, ricorrendone i requisiti, possa trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato;
6- in caso di risposta positiva la quesito n. 5), se sia possibile una modifica normativa con efficacia retroattiva tale da non garantire la suddetta trasformazione del contratto a termine a favore dei lavoratori aventi diritto.
Sui suddetti punti dovrà pronunciarsila Cortedi Giustizia europea, nelle more, sarà opportuno chiedere che i giudizi in corso vengano rinviati all'esito della richiamata questione pregiudiziale.
F.to Avv. Tommaso de Grandis

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Diffida TFR/TFS

La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha dichiarato illegittima l' estensione, anche al trattamento di fine rapporto (TFR), della contribuzione posta a carico del lavoratore nel diverso regime di trattamento di fine servizio (TFS). Ne consegue che tutti coloro che operano nel pubblico impiego in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) hanno diritto a chiedere, nel termine prescrizionale decennale, all'INPS (che ha incorporato l'INPDAP dal 1° gennaio 2012) la restituzione della contribuzione indebitamente trattenuta (e risultante sui prospetti paga).
Su questo tema, si vedano i numeri di ottobre e dicembre 2012 di questo giornale.
Di seguito il testo di diffida, elaborato dall' Ufficio legale FGU, da presentare sia all'INPS sia al MIUR, agli indirizzi indicati in alto a destra
I soggetti interessati :
- chi sul proprio cedolino trova scritto 'Tipo di liquidazione TFS' non deve fare nulla (docenti di ruolo);
- coloro che sul proprio cedolino trovano scritto 'Tipo di liquidazione TFR', possono inviare l'atto di diffida;
- i docenti di ruolo assunti prima del 2000/2001, transitati ad Espero (sul proprio cedolino trovano scritto 'Tipo di liquidazione TFR'), devono indicare l'anno in cui sono passati ad Espero;
- sia per i docenti a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato entrati in ruolo dopo il 31/12/2000, l'anno scolastico da indicare deve essere o il 2000/2001, se hanno già lavorato quell'anno, oppure il primo anno, successivo al 2000/2001, in cui è stato svolto servizio ed è stata fatta la ritenuta indicata.
(Ha collaborato Giovanni Cadoni)

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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
in persona del l.r.pt.
Via Ciro il Grande n.21
00144 ROMA

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
in persona del Ministro
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, n.12
ROMA

............... li...........

OGGETTO: Prof..................... ATTO DI INVITO E DIFFIDA - L. 241/90 e s.m.i.
Il sottoscritto prof...................................., docente a tempo indeterminato/determinato in servizio presso la scuola/istituto ....................di.........................dall'a.s.....................

PREMESSO
- che, dall'a.s............., l'amministrazione ha trattenuto il 2,5% sull' 80% della retribuzione, ai fini dell'accantonamento per il trattamento di buonuscita;

- che, dall'1.01.2011, in base all'intervenuta modifica di cui al comma 10 dell'art.12 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in L.30 luglio 2010 n.122, è stata abrogata la disciplina dell'indennità di buonuscita per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con conseguente passaggio alla regolamentazione civilistica denominata ''trattamento di fine rapporto'';

- che, tale diversa normazione comporta l'accantonamento del 6,91 %, sull'intera retribuzione, interamente a carico del solo datore di lavoro;

- che, pertanto, è illegittima l'attuale menzionata trattenuta del 2,5% alla voce ''Opera di previdenza'', come rilevabile nel cedolino stipendiale in possesso di codesta amministrazione;

- che, tale ingiustizia, ha conclamato e conclama un ingiusto danno patito e patendo, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 223 dell'11 ottobre 2012;

- che,infatti, il suddetto intervento della Corte Costituzionale e l'ordinanza di rimessione del TAR Umbria nr. 11 del 25.01.2012 hanno abbondantemente chiarito il diverso regime del TFR rispetto a quello del TFS, in forza del quale l'applicazione dell' art. 2120 c.c. non può comportare un'irragionevole applicazione a carico del dipendente della trattenuta del 2,50% della base contributiva, anche perchè conclamerebbe un' altrettanto irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati;

- che, le suddette considerazioni, in diritto, sono rinvenibili, precisamente, al punto 14 della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, in merito al vaglio di costituzionalità dell'art. 12,comma 10, del D.L. n.78/2010;
tanto premesso l'istante

INVITA E DIFFIDA

ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., ivi compreso il decreto Monti sulle semplificazioni amministrative di cui al d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, le epigrafate amministrazioni,ognuna per i provvedimenti di propria competenza, alla tempestiva cessazione della citata indebita trattenuta del 2,50%, con conseguente ripetizione delle somme illegittimamente trattenute e trattenende oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In difetto si adiranno le vie di legge ivi previste.
La presente è valevole a tutti gli effetti di legge, compreso quello di costituirVi in mora.

Prof......................



ALLEGATI


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Numero 3 - Marzo 2013
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Gina Spadaccino.
Hanno collaborato a questo numero:
Antonio Ammendolia, Tommaso De Grandis, Giorgio Quaggiotto