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Numero 3 - Marzo 2013
Numero 3 Marzo 2013

Nuova indennità di disoccupazione

Nuove norme sulla disoccupazione


02 Marzo 2013 | di Antonio Antonazzo

Nuova indennità di disoccupazione A partire dal 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore l'ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego) e la mini-ASPI che sostituiscono le ''vecchie'' prestazioni note come indennità di disoccupazione a requisiti ordinari e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Queste sono le principali caratteristiche applicate al mondo della scuola.

ASPI ( ex disoccupazione a requisiti ordinari )


Destinatari: Personale scolastico che, a partire dal 1 gennaio 2013, perda il proprio posto di lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. Chi si è dimesso o abbia dato seguito ad una risoluzione consensuale del proprio contratto, NON HA DIRITTO ALL'ASPI

Requisiti: Devono essere passati almeno due anni dal versamento del primo contributo e, in questo biennio, bisogna poter vantare almeno un anno di contributi versati. A titolo di esempio, se si considera un docente che termina una supplenza breve il 3 febbraio 2013, per accedere all'ASPI deve aver lavorato almeno un giorno prima del 4 febbraio 2011 e, a partire da tale data, deve poter far valere almeno un anno di contributi.

Contributi utili al calcolo del requisito: Oltre al servizio vero e proprio, sono utili anche i periodi derivanti da disoccupazione, da maternità obbligatoria e di congedo parentale in costanza di lavoro, astensione per malattia dei figli di età inferiore a 8 anni (5gg per anno solare ). Non valgono i giorni di malattia e infortunio sul lavoro e le assenze per permessi legati all'assistenza di familiari previsti dalla legge 104.

Base di calcolo e durata della prestazione: L'indennità verrà calcolata in base all'imponibile ai fini previdenziali percepito negli ultimi 2 anni fino ad un importo mensile massimo pari a 1.119 €. Tale importo verrà ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo i primi 12 mesi.
A regime il periodo massimo per percepire l'ASPI sarà di 18 mesi, ma per il 2013 ci sarà una fase transitoria per cui si potranno avere al massimo 8 mesi di ASPI per chi ha meno di 50 anni e di 12 mesi per chi ha più di 50 anni.

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione:
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro due mesi, pena decadenza, dalla data di spettanza del trattamento. L'ASPI spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, altrimenti parte il giorno successivo alla presentazione della domanda.
In caso di nuova occupazione con contratto temporaneo inferiore, o pari, a 6 mesi, l'ASPI viene sospesa e riprende d'ufficio al termine del contratto stesso per essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della sospensione. Ad esempio, se un supplente temporaneo chiede l'ASPI il 1 febbraio e ottiene un nuovo incarico a partire dal primo aprile fino al primo maggio, prenderà 2 mesi di indennità ( febbraio- marzo), ad aprile verrà pagato dalla scuola di servizio e da maggio riparte l'ASPI d'ufficio pe un periodo residuo massimo di 6 (se ha meno di 50 anni ) o di 10 mesi.

Decadenza dell'indennità: Si decade dall'ASPI allorquando si stipuli un contratto di durata superiore a 6 mesi, se si inizia un'attività autonoma di carattere non saltuario o se si acquisisce il diritto a pensione. Si decade anche dal diritto all'indennità se si rifiuta un ‘attività lavorativa (con livello retributivo superiore almeno del 20% dell'importo ASPI) o formativa che si svolga a meno di 50 km dalla residenza o comunque raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Fase transitoria: Per tutte le cessazioni avvenute entro il 31 dicembre 2012, valgono le vecchie regole fino alla scadenza naturale o decadenza della prestazione.

Per quanto concerne la mini ASPI, valgono tutte le disposizioni illustrate per l'ASPI per quanto concerne: i destinatari, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità, le modalità e i tempi di presentazione della domanda e la decorrenza della prestazione. Differisce invece, come illustrato di seguito, per il resto.

Requisiti: L'indennità spetta a tutti i lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2013, abbiano perso per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il posto di lavoro. Per averne diritto però, devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi.

Durata: L'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sospensione della prestazione: In caso di una nuova occupazione con un contratto inferiore a 5 giorni, la mini-ASPI viene sospesa e riprende d'ufficio al termine del nuovo contratto. Per contratti superiori a 5 giorni invece, la mini-ASPI decade e bisogna eventualmente rifare una nuova domanda al momento del termine del nuovo rapporto lavorativo.

Definizione del trattamento: Nel caso in cui un dipendente avesse fatto domanda per ottenere l'ASPI senza che risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, è possibile ottenere in alternativa l'indennità mini-ASPI, a patto che se ne faccia esplicita richiesta nella domanda ( eventualità prevista dal modulo on-line ).

Fase di transizione: Per quanto concerne il 2012, è possibile presentare domanda con le vecchie modalità ed i vecchi requisiti per la disoccupazione a requisiti ridotti.


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Numero 3 - Marzo 2013
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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