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Numero 3 - Marzo 2013
Numero 3 Marzo 2013

Vita in provincia


02 Marzo 2013 | di Redazione

POTENZA | Scuola, l'assenza per esami clinici non va autorizzata
E' nulla la sanzione disciplinare non prevista ed inflitta e in carenza di contraddittorio


Così ha deciso il Giudice del lavoro di Lagonegro che ha accolto il ricorso presentato da una docente, ingiustamente punita da un dirigente scolastico e condannando l'amministrazione anche al pagamento delle spese legali (sentenza n.91/2013 depositata il 16 gennaio scorso). Il ricorso è stato sostenuto dalla Gilda degli Insegnanti di Potenza.
Questi i fatti. Una docente si era assentata dal lavoro per sottoporsi ad alcuni esami clinici, dopo avere comunicato l'assenza a scuola prima dell'inizio delle lezioni. Per questo genere di assenza la normativa prevede che il lavoratore possa fruire delle assenze per malattia. E quindi l'insegnante si era strettamente attenuta alle disposizioni contenute nel contratto anche per quanto riguarda i termini di comunicazione dell'assenza. Che non necessitava della preventiva autorizzazione del dirigente. Il preside, però, aveva ritenuto che l'assenza fosse stata illegittima. E quindi le aveva inviato una laconica contestazione di addebiti, affermando che la docente si fosse assentata senza preventiva autorizzazione. L'insegnante aveva provato a difendersi, ma il dirigente era rimasto fermo nella sua erronea convinzione spingendosi fino ad infliggerle una sanzione disciplinare.
E il giudice gli ha dato torto su tutta la linea. Prima di tutto perchè le aveva irrogato una sanzione del personale Ata, che non è prevista per i docenti. Poi perchè aveva sbagliato la contestazione di addebiti, in ciò precludendo alla docente di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. E infine perchè il comportamento adottato dalla docente era da ritenersi assolutamente corretto. E quindi non avrebbe dovuto sanzionarla in ogni caso.

«Purtroppo l'esercizio non legittimo del potere disciplinare da parte dei dirigenti scolastici non è un fatto isolato e rimane sistematicamente impunito» spiega Antimo Di Geronimo, coordinatore provinciale della Gilda. '' A ciò si aggiunge il fatto che il decreto Brunetta ha cancellato i rimedi stragiudiziali contrattuali per opporsi alle sanzioni ingiuste. E dunque, l'unico modo per avere giustizia è quello di rivolgersi al giudice. In ciò contribuendo ad ingolfare ulteriormente il processo del lavoro.»
(Dal Comunicato stampa della Gilda di Potenza in www.gildapz.it)


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LATINA |Vittoria a favore dei bambini disabili gravi


COMUNICHIAMO che anche quest'anno, dopo tre anni passati in giudicato con centinaia di sentenze favorevoli, è stata pubblicata ieri sera dal TAR Lazio la prima sentenza n° 119\13 favorevole alla corretta riconduzione delle ore di sostegno verso un gruppo di bambini disabili gravi tutelati dalla Gilda di Latina. Situazione di tutela che anche quest'anno si è resa necessaria a causa del blocco degli organici e quindi dei posti necessari da autorizzare in provincia.
A livello provinciale continua purtroppo a rimanere ancora necessario difendere docenti e decine di famiglie per il riconoscimento del diritto allo studio di alunni in situazione di handicap grave (autistici e altro), poichè l'USR Lazio non ha elevato,neanche di qualche decina di posti tra quelli accantonati, il già sottostimato organico (978 posti) degli anni scorsi e, di fatto, sia pur alla luce del comunicato rapporto attestabile a 1\3 c.a con punte di crescita annuali costanti, continua a non ascoltare le necessità dell'offerta formativa del territorio. Per il prossimo anno potremmo superare di fatto il già non a norma rapporto di 1\3 per arrivare probabilmente a 1\4, della serie: 'la Legge è da farsi rispettare maggiormente nelle città metropolitane o in altre Regioni?'

05/02/2013- Ufficio stampa Gilda degli Insegnanti Latina


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VENEZIA | Ancora una vittoria della Gilda sugli scatti di anzianità per i precari

Dopo la sentenza della Cassazione il Giudice del Lavoro di Venezia accoglie in pieno le richieste della Gilda degli insegnanti e fa definitivamente chiarezza sulla sentenza della Cassazione

Nuova importante sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia sul diritto al riconoscimento dei servizi prestati ai fini della maturazione degli scatti retributivi.
Il Giudice del Lavoro di Venezia dott.ssa Chiara Coppola con la Sentenza n. 1129/2012 ha infatti accolto le richieste di altri 7 docenti precari nel ricorso patrocinato dalla Gilda degli insegnanti di Venezia e seguito dall'avv. Alberto Checchetto dello Studio legale Olivetti-Scopinich che chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, del conseguente diritto al collocamento nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata nonchè del relativo adeguamento retributivo.

La novità della sentenza consiste non solo nella minuziosa ed articolata motivazione con cui è stata riconosciuta fondata la richiesta dei ricorrenti ma soprattutto perchè nel definitivo superamento della Sentenza della Corte di Cassazione n. 10127 del 20.6.2012 in merito alla quale ha stabilito che nulla ha a che vedere con la richiesta oggetto del ricorso.
La ricostruzione dettagliata del quadro normativo nazionale e UE ha portato il Giudice del lavoro di Venezia di affermare il principio superiore delle norme comunitarie che nella Direttiva CE 1999/1970 secondo cui «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato [...] a meno che non sussistano ragioni oggettive» così come da numerose sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nonchè dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato anche in Italia.
Il Giudice Coppetta ha quindi ritenuto direttamente applicabile la norma comunitaria sulla base dell'indiscutibile superiorità gerarchica delle fonti normative europee ed ha riconosciuto ai ricorrenti l'anzianità maturata nei periodi di lavoro a termine, condannando di conseguenza il Miur a ripristinare ai colleghi il livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturato, a pagare le differenze retributive calcolate dallo Studio legale Olivetti-Scopinich nonchè agli interessi monetari.

In poche parole la sentenza di Venezia ha riaperto la questione del riconoscimento dei servizi svolti dai docenti precari che sembrava essere stata bloccata dalla Sentenza della Corte costituzionale. E in tale direzione l'affermazione del principio della parità di trattamento da docenti a tempo indeterminato e docenti precari ha segnato un punto definitivo da cui non si potrà in futuro più tornare indietro.

La Gilda degli Insegnanti, che da anni chiede il riconoscimento dei diritti dei docenti e l'abolizione della piaga del precariato scolastico caratteristica del sistema scolastico italiano, è orgogliosa di questo risultato e continua la sua battaglia per il riconoscimento della dignità professionale, giuridica ed economica di tanti docenti utilizzati da anni come soluzione alle insufficienze di un sistema scolastico ancora considerato periferico nelle politiche nazionali di questi ultimi anni.

Venezia, 15 gennaio 2013

ALLEGATI


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Numero 3 - Marzo 2013
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
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Hanno collaborato a questo numero:
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