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Numero 5 - Maggio 2013
Numero 5 Maggio 2013

Perché il certificato medico è necessario

Riammissione a scuola degli studenti. Precisazioni necessarie su di un adempimento considerato solo una scocciatura burocratica mentre è atto di necessaria salvaguardia sul luogo di lavoro


30 Aprile 2013 | di Piero Morpurgo

Perché il certificato medico è necessario
C'è una prassi che spesso, non sempre, accomuna dirigenti, docenti, genitori e questa è quella di trascurare l'importanza della richiesta del certificato medico nella riammissione dell'allievo a scuola. Prevale l'idea errata che questo adempimento sia una scocciatura burocratica e non un atto di necessaria salvaguardia sul luogo di lavoro. Di fatto l'art. 20 del Dlgs 81/2008 rende tutti i lavoratori responsabili della sicurezza e della sanità del luogo di lavoro si tratta di una responsabilità onerosa per l'insegnante che spesso è ignorata (1)

Sia detto con chiarezza: non è vero che a scuola non capitino incidenti talora subdoli e pericolosi: a) un'intossicazione da farmaci; b) una crisi allergica letale perchè gli insegnanti non erano stati informati degli episodi asmatici; c) il rivelarsi improvviso dell'epilessia; d) il cappuccio di una penna ingoiato che crea difficoltà di respirazione; e) la crisi cardiaca con esito letale senza che la scuola fosse stata informata per iscritto; f) la meningite trasmessa a scuola da uno studente rientrato anzitempo. Purtroppo in tutti questi casi è il docente che risulta responsabile in quanto -di fatto delegato dal dirigente- ha riammesso l'alunno e/o ha trascurato di accertare stati di malattia (ad es. non è possibile che un docente non segnali l'allievo con tosse insistente e cavernosa da più giorni).

Di fronte a tutti questi episodi occorre essere preparati o , perlomeno, sapere chi nella scuola è in grado di fronteggiare l'emergenza. Per questo il Dlgs 81/2008 (2), che ciascun lavoratore dovrebbe leggere, si dedica particolarmente al ruolo e alle funzioni del Dirigente che è chiamato ad organizzare la prevenzione e la formazione (3) . E tra questi doveri c'è quello della nomina del ''medico competente'' (4) atto a valutare i rischi come da normativa prevista dall' articolo 25 - Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08) e reclutato con regolare bando di gara (5) che in certi casi prevede anche l'accertamento dell'alcoldipendenza dell'insegnante (Provincie di Trento e Bolzano) (6). Purtroppo parte di queste responsabilità ricadono anche sugli insegnanti che, tra l'altro, debbono essere informati sull'utilizzazione di farmaci da parte degli studenti (7).

In questo contesto occorre richiamare la questione delle certificazioni mediche su cui talvolta si presta poca attenzione. A questo proposito vale la pena richiamare i casi di due scuole in cui ci sono stati episodi di TBC perchè in una fu attivata prontamente la vigilanza sanitaria mentre nell'altro istituto vi furono ritardi e omissioni nella richiesta di certificati che portarono prima al diffondersi del contagio e poi inevitabilmente a indagini amministrative.

Ora, per quel che concerne le certificazioni mediche è bene evitare eccessi sia di trascuratezza sia di rigorismo, infatti per la Federazione Italiana Medici Pediatri (8) ''la certificazione medica (9) è regolata dall'art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza».

Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:

1) Per ''assenza per malattia per più di cinque giorni'' si intende che se l'alunno rientra al 6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

2).Per le 'assenze programmate'' dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorrerebbe, al rientro, alcun certificato medico (benchè questa formula possa prestarsi ad abusi e sotterfugi).

3) Per le 'assenze non programmate'' e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

4) Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico (Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620 del 22/03/99).

Riferimenti generali per lo studio e link in rete
Riferimento Regione Veneto per la Sicurezza nelle scuole (10)

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1 http://sicurezza.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2012/07/Documento_sicurezza_scuole.pdf
2 http://www.indire.it/ccs/wp-content/uploads/2012/02/tunellascuola.pdf
3 http://ungaretti.racine.ra.it/corsoreti/solarolo/scsicura/scuola.htm
4 http://www.lanfranconi.org/contratto%20medico.htm
5 http://www.liceoscientificopascal.it/allegati/1_bando-gara-incarico-medico-competente.pdf
6 http://www.ordinemedicimodena.it/assets/Uploads/Il-medico-competente-e-la-sorv.-sanitaria-modalit-compatibilit2.pdf
7 http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?plug=faq&idcat=88&area=faq&id=1236
8 http://www.pediatric.it/certificati_medici_scuola.htm
9 http://www.pediatric.it/certificati_medici_scuola.htm
10 http://www.sicurscuola.it/

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