01 Maggio 2013 | di Tommaso De Grandis
In data 27.03.13 è stata discussa la questione di pregiudizialità costituzionale di ben 5 ordinanze sollevate dal Tribunale di Trento, tre dal Tribunale di Roma e due dal Tribunale di Lamezia Terme sulla questione del precariato scolastico.
La Corte, dopo avere ritenuto inammissibile la posizione del Codacons, per tardività della costituzione, ha ascoltato ben sei avvocati compresa l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Avvocatura della provincia di Trento.
Dopo un'ampia relazione introduttiva del relatore, dott. Mattarella, gli avvocati dei docenti precari (ma i giudizi hanno riguardato anche il personale ATA ed i docenti dei conservatori) hanno rappresentato alla Corte gli innumerevoli profili di criticità della vicenda che, oggi, deve tener conto del giudizio pendente presso la Corte di Giustizia europea e dei procedimenti di infrazione attivati davanti la Commissione europea, oltre alla controversa questione del risarcimento del danno in mancanza di misure antiabusive dello Stato italiano avverso la reiterazione dei contratti a termine.
A proposito, si ricorda, che nel giudizio pendente presso la Corte di Giustizia europea, iscritto al r.g.62/2013, è costituta, in difesa dei docenti, anche la Federazione Gilda-Unams, quale portatrice di interessi diffusi a tutela della precarizzazione dei rapporti di lavoro nella scuola pubblica italiana.
L'udienza che ha affrontato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 4,comma 1, della L.124/99 e della legge nr. 5 del 7/08/2006 della provincia di Trento, riguardanti, la regolamentazione degli incarichi annuali fino al 31 agosto, sia con riferimento agli artt.11 e 117 della Costituzione, (aventi ad oggetto i rapporti dello Stato italiano con l'Unione europea e le limitazioni di sovranità nel leale rapporto tra Stati comunitari) sia con riferimento alla Direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla salvaguardia del principio di non discriminazione e delle misure di prevenzione degli abusi dei contratti a termine.
In altri termini si è discusso se la normativa in materia di supplenze nella scuola italiana è compatibile con la normativa costituzionale e comunitaria in tema di tutela del principio di non discriminazione, tra lavoratori pubblici e privati (laddove questi ultimi sono stabilizzati dopo 36 mesi di lavoro) e di attuazione di una normativa interna che, effettivamente, dissuada lo Stato italiano al ricorso abusivo dei contratti a termine.
Tutti gli avvocati, a conclusione dei rispettivi interventi, hanno chiesto che la Corte Costituzionale rimetta la questione alla Corte di Giustizia europea affinchè essa indichi i criteri attuativi della normativa comunitaria al fine di porre un rimedio alle denunciate illegittime situazioni di abuso del ricorso ai contratti a termine da parte dello Stato italiano.
Detta richiesta, che vanta un solo precedente che lo stesso attuale Presidente della Corte, dott. Gallo, aveva già posto in essere tempo addietro, aprirebbe una nuova strada al dialogo tra i Giudici italiani e quelli comunitari in modo da avere una decisione condivisa delle alte giurisdizioni sulla complessa e rilevante vicenda dei lavoratori precari della scuola italiana.
Tale richiesta costringerebbe lo Stato italiano a venire allo scoperto dovendo ammettere l'abuso dei contratti a termine e la violazione di norme, anche interne, con cui continua a sfruttare i precari, nonostante la rilavata disponibilità di posti nelle scuole di ogni ordine e grado e la circostanza che la stabilizzazione, non costituirebbe un ''danno all'erario'', come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione del maggio 2012.
Entro un mese, circa, la decisione.
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