29 Maggio 2013 | di Redazione
TREVISO|Primi successi della sperimentazione legale contro il prelievo del TFR
La Gilda degli Insegnanti di Treviso ha deciso di avviare un'azione legale contro l'illegittima trattenuta del 2,5% sul TFR a danno dei lavoratori della scuola che si trovano in tale regime per quel che riguarda il calcolo della liquidazione. Il TFR dovrebbe essere, di norma, completamente a carico del datore di lavoro come avviene nel settore privato. I dipendenti pubblici invece vi contribuiscono nella misura del 2,5% , percentuale che lo Stato indebitamente trattiene loro.
I lavoratori danneggiati da questo provvedimento sono:
1. gli assunti in ruolo prima del 2001 che, iscrivendosi al Fondo Espero (Fondo integrativo pensione), sono transitati dal regime di TFS (trattamento di fine servizio) a quello di TFR;
2. gli assunti in ruolo successivamente al 2001;
3. i precari per i contratti stipulati dal 30 maggio 2000 (dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999).
Non risultano invece più interessati gli assunti in ruolo prima del 2001 (se non hanno optato per l'iscrizione al Fondo Espero), per i quali è stata ripristinata la vecchia indennità di buonuscita o TFS. Il Governo infatti si è dovuto tutelare rispetto agli effetti della sentenza di condanna della Corte Costituzionale n. 223 del 26 ottobre 2012 che ha dichiarato illegittima la trattenuta previdenziale del 2,50% sul TFR. La trattenuta veniva operata a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto 78/2010 ''decreto salva crisi'' che , a partire dal 2011 aveva fatto transitare tutti i lavoratori al regime di TFR, mantenendo però la trattenuta del 2,5% che era dovuta per il calcolo della vecchia liquidazione (TFS). Per auto-tutelarsi, in data 29 ottobre 2012, l'Esecutivo ha varato un Decreto legge (il n. 185/2012) con il quale ha fatto tornare in regime di TFS quelli che erano transitati d'ufficio al TFR, sanando solo per costoro la situazione. Il decreto 185/2012 infatti non rimuove l'ingiustizia per le altre tre tipologie di lavoratori che abbiamo menzionato sopra.
In data 18 marzo 2013, il Giudice del Lavoro di Treviso ha accolto il decreto ingiuntivo pilota, presentato dall'Avvocato D'Angelo e patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti, con cui si chiede la restituzione al lavoratore delle somme trattenute negli ultimi 5 anni, limite di prescrizione. Il pronunciamento è un fatto positivo perchè implica la valutazione positiva, da parte del giudice, dei motivi di impugnazione.
Il decreto ingiuntivo è una procedura più rapida rispetto al ricorso ordinario e la Gilda degli Insegnanti di Treviso è la prima in Italia ad aver sperimentato questa strada alla luce delle disposizioni introdotte successivamente al decreto 186/2012, recepito poi dalla Legge di Stabilità.
L'amministrazione aveva 40 gg di tempo (a partire dal 18 marzo 2013) per presentare opposizione e, com'era prevedibile,l'ha fatto allo scadere dei termini. Se non si fosse opposta, entro i 120 gg successivi avrebbe dovuto liquidare la spettanza. Ora invece il giudice del lavoro di Treviso dovrà valutare la bontà delle argomentazioni contenute nell'opposizione ed ha già fissato per il 4 dicembre 2013 la data dell'udienza.
Ad una prima valutazione, le argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato ci sembrano piuttosto deboli: essa afferma che l'obiettivo del decreto del 99 (DPCM 20.12.99) è quello di garantire l'invarianza di retribuzione netta fra lavoratori in TFS e in TFR. La trattenuta viene recuperata sotto forma di incremento figurativo ai fini previdenziali ''e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto''.
La stessa Avvocatura dello Stato riconosce quindi che viene trattenuta una parte di retribuzione del dipendente per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Testualmente: ''da un lato sottratto dallo stipendio e dall'altro restituito con accreditamento figurativo ai fini previdenziali''. Ha dovuto ammettere che questa trattenuta va a confluire nel calcolo del TFR, procedura dichiarata illegittima proprio dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 ottobre 2012. La nostra argomentazione prevede che se la trattenuta per il TFR a carico del lavoratore era illegittima per coloro che prima erano in regime di TFS lo è anche per coloro che già da prima la subivano, visto che la Corte afferma che il TFR deve essere a esclusivo carico del datore di lavoro.
In buona sintesi, le argomentazioni dell'opposizione potrebbero essere utilizzate a conferma della nostra tesi. Ad ogni modo dobbiamo moderare l'ottimismo in quanto si tratta di una materia in evoluzione rispetto alla quale non vi è ancora alcun sentiero tracciato da giurisprudenza specifica. Una cosa è certa: se questo ricorso andrà a buon fine, creerà una situazione esplosiva perchè la trattenuta non coinvolge solo gli insegnanti, ma tutti i pubblici dipendenti, quindi si creerà un precedente storico e l'entità dei risarcimenti che lo Stato dovrà liquidare ai dipendenti sarà davvero ingente.
Al di là della soddisfazione economica che potrebbe derivarne per i lavoratori, non è trascurabile la soddisfazione sugli aspetti di principio: gli insegnanti sono dipendenti dello Stato, lo Stato dovrebbe essere il garante della legalità eppure, nonostante la recente condanna della Corte Costituzionale che rappresenta già di per sè un fatto molto grave, persevera in una condotta illegittima a danno dei lavoratori. La contraddizione è palese: i lavoratori sono costretti a tutelarsi rispetto a colui che li dovrebbe tutelare.
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POTENZA|La sanzione sproporzionata e senza contraddittorio è illegittima e va annullata
Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Melfi accogliendo un ricorso patrocinato dalla Gilda
Ennesima vittoria della Gilda di Potenza nelle aule giudiziarie. Questa volta a fare giustizia è stato il giudice del lavoro di Melfi che ha annullato una sanzione inflitta ingiustamente da un dirigente scolastico ad un assistente tecnico, colpevole di non essere riuscito a compiere un'impresa impossibile: effettuare la scansione di un documento con un PC dell'età della pietra.
Va detto subito, peraltro, che per annullare la sanzione il giudice non ha avuto bisogno di entrare nel merito, perchè il dirigente aveva commesso talmente tanti errori nel procedimento da rendere illegittima la sanzione già sotto il profilo procedurale. In particolare, il dirigente aveva visto una recidiva che non c'era (e aveva omesso di contestarla) e aveva violato il principio di proporzionalità della sanzione, infliggendo una sospensione per un fatto che, se frutto di negligenza (e non è questo il caso) avrebbe giustificato a malapena un rimprovero.
Il ricorso è stato patrocinato dalla Gilda di Potenza e la difesa tecnica è stata assunta dall'avv. Enzo Faggella, legale di fiducia del sindacato. Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza omettendo, per carità di patria, il nome del dirigente e della scuola dove si sono svolti i fatti. D'altra parte, come è facile intuire, l'interesse della Gilda non è certo quello di colpire le persone, quanto, invece, quello di difendere i lavoratori e affermare principi che possano consentire a tutti di lavorare serenamente stando al riparo da abusi e soprusi.
E' bene precisare che la condanna del direttore generale dell'Usr Basilicata (in solido con il dirigente scolastico) non costituisce una responsabilità personale del medesimo, atteso che ai sensi dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17/2009, la legittimazione passiva nei giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici è individuata in capo al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Tanto più che, in caso di condanna di un dirigente scolastico per utilizzo scorretto del potere disciplinare, fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria (qualora il fatto integri la responsabilità di cui all'art. 571 c.p. o altra più grave responsabilità) e alla Corte dei conti (per il danno erariale dovuto alla condanna alle spese) in capo al direttore regionale insorge anche l'obbligo di procedere in sede disciplinare nei confronti del dirigente scolastico autore dei fatti oggetto del giudizio.
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