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Numero 3 - Marzo 2014
Numero 3 Marzo 2014

Compensi esami di stato


26 Febbraio 2014 | di Tommaso De Grandis


La sentenza nr.5153 del 27.11.13 del Tribunale di Salerno è probabilmente la prima e (forse) l' unica sentenza che ha affrontato la questione dell'ennesimo illegittimo diniego di riconoscimenti economici previsti da disposizioni normative a favore del personale della scuola, nel caso concreto, ai commissari d'esame per il compenso aggiuntivo previsto dal vigente art. 3 del d.m. del 24.05.2007 e dalla c.m. prot.n. 7054 del 2.07.52007.

Il menzionato art. 3, nel richiamare espressamente i compensi previsti dalla Tabella 1, Quadro A, allegata al d.m. del 24.05.2007, ha chiaramente disposto un compenso aggiuntivo per la maggiore attività prestata per i commissari impegnati in più commissioni di esame e/o in più classi della stessa commissione d'esame.

Ma a fronte di tale impegno aggiuntivo il Miur ha pensato bene di denegare tale legittimo riconoscimento adducendo, a propria giustificazione, la nota nr.7321 del 13.11.2012.

Ma tale diniego è stato giudicato illegittimo dal Giudice di Salerno il quale ha dato torto alla resistente amministrazione sia nel caso il commissario operi su più commissioni che nel caso in cui sia impegnato su più classi della medesima commissione.
E' stato, infatti, confermato il principio della necessaria parità di trattamento tra le due tipologie di impegno aggiuntivo non potendo ravvisarsi una disparità di trattamento tra commissari d'esame poichè: ''... è evidente che il compenso del Commissario non può dipendere, per ventura, dai singoli abbinamenti delle classi. Si verrebbe infatti a creare una disparità di trattamento tra i commissari interni che sono stati nominati per esaminare gli alunni di più classi facenti capo a commissioni diverse e i commissari interni di più classi facenti capo ad un'unica commissione. Se l'impegno lavorativo è lo stesso essi avranno diritto al medesimo compenso.''

In claris non fit interpretatio!
(Ufficio legale FGU)




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Numero 3 - Marzo 2014
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