Risponde Rosario Cutrupia, responsabile nazionale Gilda-Fgu del Dipartimento Previdenza
25 Aprile 2014 | di Rosario Cutrupia
1. I periodi di disoccupazione ordinaria sono utili ai fini della pensione di anzianità e/o di vecchiaia?
Per il riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico dei periodi di disoccupazione è necessario chiedere la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della Legge 29/1979. La richiesta deve essere inoltrata con procedura on-line accedendo al sito dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
2. I servizi prestati presso privati o enti diversi dallo stato possono essere ricongiunti? E' la stessa scuola che procede alla ricongiunzione?
Ai fini del trattamento di pensione i periodi di lavoro prestati presso privati o enti, i periodi di attività artigianale o commerciale possono essere ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della Legge 29/1979. I periodi di iscrizione a casse di previdenza dei liberi professionisti possono essere ricongiunti ai sensi della Legge 45/1990. I servizi resi alle dipendenze di enti locali sono invece computabili, ossia sono valutati senza onere economico a carico dell'interessato. La domanda deve essere inviata con procedura on-line all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
3. Nel caso di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla media, un docente ha diritto ad una nuova ricostruzione di carriera?
Al momento del passaggio di ruolo al docente viene attribuito lo stipendio iniziale della nuova qualifica più il valore economico maturato nel ruolo della scuola primaria, secondo le regole della temporizzazione; questo valore corrisponde alla differenza tra lo stipendio della classe di inquadramento posseduta nel ruolo della primaria provenienza e lo stipendio della classe 0 degli insegnanti di scuola secondaria.
Dalla data della conferma nel nuovo ruolo l'interessato può chiedere la ricostruzione di carriera, mediante la quale sono valutati i servizi non di ruolo e di ruolo prestati precedentemente.
4. Un'insegnante andrà in pensione il 1° settembre 2014, riceverà la buonuscita entro i vecchi termini di pagamento oppure dovrà aspettare 24 mesi come previsto dalle attuali norme?
I termini e le modalità di pagamento della buonuscita dipendono dal tipo di pensione maturata e dall'anno in cui il diritto è stato acquisito.
Coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità entro il 31/12/2011, percepiranno l'intera buonuscita decorsi 6 mesi dalla cessazione. Se il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia è stato acquisito nel 2012 e 2013, la buonuscita sarà corrisposta, fino all'ammontare lordo di 90.000 euro, dopo 6 mesi; l'eventuale somma eccedente sarà corrisposta dopo ulteriori 12 mesi.
Coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel 2014, percepiranno la buonuscita fino all'ammontare lordo di 50.000 euro dopo 6 mesi; la somma eccedente fino a 100.000 euro sarà corrisposta dopo altri 12 mesi, dopo ulteriori 12 mesi l'eventuale somma eccedente i 100.000 euro.
Alle donne che accedono al pensionamento con i requisiti fissati per ‘opzione contributiva, la buonuscita sarà corrisposta, a partire dal 24° mese successivo alla cessazione dal servizio, con le modalità di pagamento soprindicate relative all'anno di acquisizione del diritto a questo tipo di pensione.
5. Un collega il prossimo anno ha intenzione di dimettersi dall'insegnamento, senza però aver raggiunto i limiti per la pensione. Assodato che la pensione maturata la prenderà al raggiungimento dell'età per quella di vecchiaia, chiede dopo quando tempo prenderà la liquidazione.
Nel caso di dimissioni volontarie (che si presentano entro i termini stabiliti per la cessazione con diritto a pensione) senza però aver maturato il diritto al trattamento di pensione, l'indennità di buonuscita è pagata, fino ad un importo lordo di 50.000 euro, dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio; la somma eccedente verrà pagata dopo altri 12 mesi fino a 100.000 euro e dopo ulteriori 12 mesi l'eventuale somma eccedente i 100.000 euro.
6. Quando è prevista, per un docente, la cessazione d'ufficio per raggiunti limiti di età? Lo stesso, cosa deve fare per rimanere in servizio?
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, la c.d. ''cessazione d'ufficio'', è applicata dall'amministrazione al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Il personale che al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima delle norme attuali e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto è collocato a riposo d'ufficio a partire dal 1° settembre dello stesso anno, salvo trattenimento in servizio.
Coloro che desiderano rimanere in servizio devono presentare al Dirigente scolastico istanza di mantenimento in servizio, in forma cartacea entro il termine fissato per la cessazione con diritto a pensione. La concessione della proroga della permanenza in servizio dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie non solo in ordine all'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, ma anche sulla base di eventuali situazioni di esubero già presenti oppure che si potrebbero creare negli anni successivi.
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