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Numero 5 - Novembre 2015
Numero 5 Novembre 2015

L’ angolo della Legalità

Aggiornamenti sulle attività legali della FGU


23 Ottobre 2015 | di Tommaso De Grandis

L’ angolo della Legalità La Federazione Gilda-Unams è chiamata sempre più spesso alla tutela giudiziaria dei propri iscritti e, attraverso la Confederazione a cui aderisce, anche dei diritti che riguardano tutto il pubblico impiego in genere.
Sicchè, l’importante sentenza nr. 178 del 23 luglio 2015 della Corte Costituzionale, grazie all’iniziativa della F.L.P. sigla confederata e all’intervento della Federazione Gilda-Unams, ha sortito l’importante dichiarazione di illegittimità della norma che ha bloccato, fino a tale data, tutti i contratti pubblici ivi compresi quelli del comparto scuola.
Si ricorda, in merito, che la Federazione Gilda-Unams, prima del pronunciamento della Consulta, aveva già attivato un’iniziativa giudiziaria in tal senso eccependo, tra l’altro, l’illegittimo blocco della progressione di carriera del personale della scuola (con riferimento all’anno 2013) e l’ingiusta sospensione del riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale anche questa non riconosciuta da parte dello Stato.
Obtorto collo, quindi, l’Aran dovrà riaprire la stagione dei rinnovi contrattuali, anche nel comparto scuola, sebbene resti il vulnus nei confronti dei lavoratori pubblici in quanto la Corte ha disposto l’efficacia degli effetti della dichiarata illegittimità costituzionale dalla data di pubblicazione della sentenza e non già dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del d.l. 98 dichiarato incostituzionale.
Nel frattempo la Federazione, costituitasi in Corte Costituzionale a tutela della stabilizzazione dei precari, discuterà, in data 17.05.2016, il ricorso che forse potrebbe chiarire ai giudici di merito i punti più delicati della controversa vicenda.
Inoltre, il 4 agosto 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’ interpretazione del risarcimento del danno per i lavoratori precari con più di 36 mesi di servizio con contratto a termine per definire, una volta per tutte ci si augura, quale tipo di risarcimento sia dovuto se quello in forma specifica (con la riqualificazione del contratto) o per l’equivalente (attraverso l’attribuzione di una somma di denaro).
Infine, è stato inoltrato il ricorso al Tar del Lazio, predisposto con tutti gli Uffici legali delle sigle sindacali firmatarie del contratto scuola, avverso l’illegittima esclusione, dal piano straordinario assunzionale della L.107/2015, delle seguenti categorie di aventi diritto:
a) insegnanti delle scuole materne;
b) personale collocato nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli espletati prima del bando nr.82 del 2012;
c) precari ultrannuali con oltre 36 mesi di servizio.
L’Ufficio legale nazionale vi terrà,come sempre, aggiornati.
 
 


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Numero 5 - Novembre 2015
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Hanno collaborato a questo numero:
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