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Numero 1 - Gennaio 2016
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L'annosa questione del diploma magistrale : un po' di storia

Attualmente ci sono diplomati magistrali ante 2001-2002 che hanno una sentenza passata in giudicato dal TAR o dal Giudice del lavoro e sono stati inseriti nelle G.A.E. e ottenuto il ruolo, chi invece, pur avendo fatto ricorso, non ha avuto una sentenza positiva e non ha ottenuto nulla, chi, se la Cassazione riconoscerà la giurisdizione del Giudice del lavoro, dovrà ricominciare da capo e chi, non avendo fatto alcun ricorso, è rimasto precario


28 Dicembre 2015 | di Gianluigi Dotti

L'annosa questione del diploma magistrale : un po' di storia Nel passato, l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi primaria) si acquisisse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli Istituti magistrali. Mentre per la scuola dell'infanzia e la secondaria, di primo e secondo grado, l'abilitazione si acquisiva solo grazie al concorso, ordinario o riservato.
Con la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, Presidente del Consiglio D'Alema e Ministro dell'Istruzione Berlinguer, pubblicata in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolasticosi modifica lo status quo ante e si introducono le Graduatorie permanenti, il cosiddetto doppio canale. Queste graduatorie verranno utilizzate per l'assunzione ogni anno del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l'altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi). Per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell'infanzia e della secondaria, di primo e secondo grado, l'abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l'idoneità conseguita in un concorso.
Qualche anno dopo, con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Presidente del Consiglio Prodi e Ministro dell'Istruzione Fioroni, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" si trasformano le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 viene consentito l'accesso alle G.A.E. a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. Vengono invece esclusi dalle G.A.E. i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'a.s. 2001-2002 nonostante il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge 341/90, che sopprime gli Istituti magistrali, all'art. 2, comma 1, garantisse il valore abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi “iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998” e per i titoli “comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002”.
I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III fascia delle graduatorie d'istituto, senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo. Ad aggravare la loro situazione vi è anche il fatto che per oltre dieci anni l'Amministrazione non ha bandito concorsi condannandoli alla precarietà.
Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati in possesso del titolo magistrale ottenuto entro l'a.s. 2001-2002, sostenuti dalle organizzazioni sindacali e perfino dalle associazioni dei consumatori, si rivolgono alla magistratura per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio ed essere inseriti nelle G.A.E., così da guadagnarsi l'assunzione in ruolo.
Il MIUR con i DM 235/2014 e DM 325/2015 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro il l'a.s. 2001-2002.
Nel 2015 il TAR del Lazio interviene sui due DD.MM. e li ritiene affetti da nullità e il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive per l'inserimento nelle G.A.E. della primaria e dell'infanzia ai diplomati magistrali entro il l'a.s. 2001-2002.
Nel mese di novembre 2015 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice (ordinario o amministrativo, ndr) spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini dell'inserimento nelle G.A.E.
In attesa della decisione della Cassazione, non si può non rilevare quanto la problematica del riconoscimento del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001-2002 e l'inserimento in G.A.E. sia ingarbugliata per responsabilità precise dell'Amministrazione. La quale anche ora sta disponendo l'inserimento in G.A.E. solo a coloro che hanno ottenuto una sentenza della magistratura.
In conclusione, attualmente ci sono diplomati magistrali ante 2001-2002 che hanno una sentenza passata in giudicato dal TAR o dal Giudice del lavoro e sono stati inseriti nelle G.A.E. e ottenuto il ruolo, chi invece, pur avendo fatto ricorso, non ha avuto una sentenza positiva e non ha ottenuto nulla, chi, se la Cassazione riconoscerà la giurisdizione del Giudice del lavoro, dovrà ricominciare da capo e chi, non avendo fatto alcun ricorso, è rimasto precario.
 
 


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Numero 1 - Gennaio 2016
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
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Hanno collaborato a questo numero:
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