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Numero 2 - Marzo 2016
Numero 2 Marzo 2016

La mobilità dei docenti al tempo della "buonascuola"

Sintesi completa delle novità sui trasferimenti e passaggi e valutazioni politiche sulle decisioni ministeriali


14 Febbraio 2016 | di Gianluigi Dotti

La mobilità dei docenti al tempo della Le difficoltà e, sempre di più, i veri e propri disagi che i docenti hanno sperimentato in questi primi mesi dell'a.s. 2015/16 sommano vecchie insufficienze del governo del sistema scolastico (come, ad esempio, i ritardi nel pagamento degli stipendi ai colleghi precari, l'eccessiva burocratizzazione della professione docente, ...) con la confusione e il disorientamento causati dalla frettolosa e maldestra attuazione dei primi provvedimenti richiesti dalla legge 107/2015.
 
Gli esempi sono numerosi, possiamo iniziare ricordando che la pessima organizzazione del piano straordinario di assunzioni non solo non ha risolto il problema della mancanza di docenti in alcune discipline (vedi matematica alla scuola di primo grado), ma ha addirittura causato un aumento della “supplentite” con molte scuole che non trovano i supplenti per garantire l'insegnamento nelle classi (vedi quanto accaduto a Brescia per la scuola primaria). Possiamo continuare evidenziando come le richieste delle scuole per l'organico di potenziamento siano state nella maggior parte dei casi disattese, con relativa confusione sui compiti dei colleghi assunti nella fase C. Per non parlare delle difficoltà a realizzare il monte ore dell'alternanza scuola-lavoro negli istituti di istruzione di secondo grado e della nuova composizione e delle funzioni del comitato di valutazione, che continuano ad essere illustrate con faq senza alcun valore normativo.
 
In questo contesto risulta decisamente complicata l'attuazione della “nuova” mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17 (quella per la quale si faranno le domande tra febbraio e marzo 2016), così come definita dalle norme contenute nella legge 107/2015. Infatti, con l'introduzione dell'organico dell'autonomia, degli ambiti territoriali e della chiamata diretta del dirigente scolastico anche la mobilità dei docenti (normata dal CCNI o, nel caso di mancato accordo sindacale, da un atto datoriale) si modifica profondamente.
 
Per comprendere a pieno la nuova mobilità è necessario ricordare e approfondire alcuni commi della legge 107/2015.
 
Iniziamo con chiarire che dall'a.s. 2016/17 non ci saranno più i due organici dell'a.s. 2015/16, cioè l'organico di diritto e l'organico potenziato, ma un solo organico definito nel c. 5 della legge “organico dell'autonomia”, che sarà la somma dei primi due. I posti disponibili per la mobilità del 2016/17 saranno quindi tutti i posti dell'organico dell'autonomia, cioè la somma dell'attuale organico di diritto e di potenziamento, compresi cioè quelli assegnati provvisoriamente nella fase C ai neoimmessi in ruolo.(1)
 
Nel frattempo gli UU.SS.RR definiranno gli “ambiti territoriali” (c. 66 della legge), che sono una sorta di distretto scolastico, solo molto più ampio. Infatti ogni ambito territoriale potrà comprendere tra i 22.000 e i 40.000 alunni (per le città metropolitane fino a 70.000), cioè dalle 20 alle 45 scuole circa. La funzione degli ambiti però non è quella dei distretti scolastici, ma quella di diventare dei “contenitori” per i docenti che chiedono la mobilità in attesa della chiamata diretta del dirigente scolastico.
 
Nella futura mobilità, sia quella volontaria sia quella d'ufficio sia l'assegnazione della sede definitiva ai neoimmessi in ruolo, quindi, il docente non chiederà più la singola scuola, così come ha fatto fino ad ora, ma indicherà l'ambito territoriale nel quale è compresa la scuola dove vorrebbe insegnare. Il docente verrà così assegnato all'ambito al quale ha diritto sulla base del punteggio, a norma delle tabelle previste dal CCNI, ma una volta incardinato nell'ambito il punteggio non avrà più alcun valore e l'insegnante sarà inserito in un mero elenco alfabetico senza alcuna graduatoria. A questo punto sarà il dirigente scolastico (cc. 79-82 della legge) che potrà scegliere tra gli insegnanti dell'elenco il docente a cui proporre il contratto nella “sua” scuola. Il docente può rifiutare, ma prima dell'inizio delle lezioni verrà assegnato d'ufficio dall'U.S.R. alla scuola nella quale siano rimasti posti liberi.
 
Per la mobilità dell'a.s. 2016/17 è previsto dalla stessa legge 107/2015, al c. 108, un “piano straordinario di mobilità territoriale e professionale” (una sorta di anno di transizione e/o prima applicazione dei nuovi principi) che deroga al vincolo triennale sulla provincia di immissione in ruolo per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e norma l'assegnazione della sede definitiva per i neoimmessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni.
 
La Gilda degli Insegnanti, come hanno già deliberato i suoi organismi statutari, non firmerà alcun CCNI che contenga l'utilizzo degli ambiti territoriali in funzione della chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico, che per la nostra Associazione, in assenza della graduatoria di merito, risulta incostituzionale. Infatti proprio per questo, in considerazione del fatto che la legge 107/2015 al c. 66 prevede la costituzione degli ambiti territoriali entro il 30 giugno 2016, che la mobilità avviene in generale prima di questo termine e che l'applicazione frettolosa di questa complessa novità normativa può creare grande confusione, la Gilda degli Insegnanti ha portato al tavolo delle contrattazione la proposta di derogare ai principi della legge 107/2015 per la mobilità dell'a.s. 2016/17.
 
L'opposizione della Gilda degli Insegnanti agli ambiti territoriali e alla chiamata diretta del dirigente scolastico è la ragione che ci ha visti, unico sindacato rappresentativo, rifiutare la firma dell'intesa politica, sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil e Snals il 25 gennaio 2016 che prevede alcune concessioni da parte dell'Amministrazione, ma all'interno di un sostanziale riconoscimento degli ambiti territoriali in funzione della chiamata diretta del dirigente scolastico.
 
In particolare si tratta della possibilità, per la mobilità del 2016/17, degli insegnanti assunti entro l'a.s. 2014/15 (compresi soprannumerari e DOS) nella fase comunale e provinciale di indicare la scuola e non l'ambito. Sempre gli stessi docenti nella fase interprovinciale indicano gli ambiti, ma nel primo ambito scelto possono indicare la scuola, dal secondo invece solo gli ambiti.
 
Per quanto riguarda invece i neoimmessi in ruolo, che sono obbligati a presentare domanda di assegnazione della sede definitiva altrimenti l'avranno assegnata d'ufficio, coloro che sono stati assunti nelle fasi 0 e A nella fase provinciale indicano la scuola, in quella interprovinciale vanno sugli ambiti. Per i neoassunti in fase B e C da GM o da GAE invece ci sono solo ambiti sia nella fase provinciale sia nell'interprovinciale, l'unica concessione è la deroga al vincolo triennale sulla provincia per quelli della GM.
 
Naturalmente, queste modalità saranno recepite da un CCNI sulla mobilità e dalla relativa ordinanza ai quali si dovrà fare riferimento, tramite le sedi provinciali della Gilda degli Insegnanti, per le tempistiche, le procedure e le casistiche dai docenti che vorranno fare domanda di mobilità territoriale e professionale.
 
 


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Numero 2 - Marzo 2016
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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Hanno collaborato a questo numero:
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