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Numero 5 - Novembre 2017
Numero 5 Novembre 2017

Come non depotenziare il potenziamento

L’ analisi della norma ci permette di limitare i danni della legge 107/2015 facendo leva sui compiti del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto per contrastare una delle fondamenta della Buona Scuola che è l’impostazione gerarchica


28 Ottobre 2017 | di Gianluigi Dotti

Come non depotenziare il potenziamento La legge 107/2015, la famigerata Buonascuola, ha istituito a far data dal 1 settembre 2016 l’organico dell’autonomia, nel quale confluiscono sia i posti comuni sia quelli di sostegno e di potenziamento come dispone l’art. 1 comma 5: “I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
In assenza di precise istruzioni ministeriali, nell’a.s. 2016/17 la gestione dell’organico dell’autonomia ha creato molta confusione tra i docenti ed è stata fonte di contenzioso con i Dirigenti scolastici. Vediamo di fare un poco di ordine sulla base delle norme in vigore.
Ogni scuola o istituto ha il proprio organico dell’autonomia, che si forma sommando ai posti necessari a coprire le ore di lezione in classe (comuni e di sostegno) un numero variabile di docenti con il compito di “potenziare l’offerta formativa”. Per una grave dimenticanza del legislatore i posti di potenziamento non sono stati dati alla scuola dell’infanzia per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18.
La tabella allegata alla legge 107/2015 quantifica questi posti in 55.528 (48.812 per posto comune di primaria, secondaria di primo e secondo grado e 6.446 per il sostegno), che sono stati ripartiti dagli UU.SS.RR tra le scuole sulla base di indicatori quali il numero degli alunni, l’entità della popolazione scolastica, i territori con aree a rischio, la percentuale di dispersione.
La procedura indicata dalla legge prevede che le scuole nel momento di formazione del PTOF triennale, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’istituto, indichino le aree per le quali richiedere il potenziamento dell’offerta formativa (dette aree hanno come riferimento il Piano di miglioramento previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione). La scelta delle aree è propedeutica all’individuazione delle classi di concorso dei docenti che verranno assegnati alle scuole.
Come è noto tutto il lavoro fatto dai Collegi docenti è stato vanificato dal fatto che i docenti assegnati alle scuole nella stragrande maggioranza dei casi non appartengono alle classi di concorso e alle professionalità richieste dalle istituzioni scolastiche: dove era stato richiesto un docente di matematica è arrivato un insegnante di musica, a chi aveva indicato la necessità di un insegnante di inglese è arrivato un docente di diritto, e così via.
Nel corso dell’a.s. 2016/17 l’utilizzo, che definire fantasioso è un eufemismo, da parte dei Dirigenti scolastici dei docenti impegnati nel potenziamento dell'offerta formativa ha generato molte proteste, soprattutto in quelle scuole dove gli insegnanti sono stati utilizzati esclusivamente (o quasi) per le supplenze o per compiti che dovrebbe svolgere lo stesso Dirigente, modalità queste non rispettose dell’art. 1, comma 85, della legge 107/2015.
Premesso che l’organico dell’autonomia è da considerarsi strutturalmente unitario, cioè gli insegnanti sono tutti sullo stesso piano e non esiste alcuna differenza di stato giuridico tra i docenti assegnati alle classi e quelli al “potenziamento dell’offerta formativa”, è necessario chiedersi: chi decide quali sono i docenti che vanno in classe e quali quelli che si occupano delle attività di potenziamento? Chi decide l’orario di servizio dei “potenziatori”?
Alcuni Dirigenti, supportati dalle loro associazioni sindacali, sostengono che la legge dia loro il diritto di decidere chi va in classe e chi si occupa del potenziamento.
Questi Dirigenti sono in grave errore perché la normativa su questo punto è molto chiara e definita già nel Testo Unico (D.Lgs. 297/1994) nel quale all’art. 396 il legislatore stabilisce che il Dirigente scolastico deve procedere “alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
Importante è sottolineare che le norme successive come il D.lgs 165/2001, il D.lgs 150/2009 (Brunetta) e la legge 107/2015 non hanno modificato in nulla il dettato del Testo Unico relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi e ora alle attività di potenziamento dell’offerta formativa (perché la legge 107/2015 introducendo l’organico dell’autonomia ha messo sullo stesso piano l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività del potenziamento).
Del resto neppure l’art. 1, comma 83, della legge 107/2015, quello che consente al Dirigente scolastico di individuare “nell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico”, deroga alla necessità di passare dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto per individuare i criteri generali ai quali il capo d’istituto deve attenersi nell’assegnazione alle classi e alle attività di potenziamento.
L’errore è ancora più evidente se si considera che grazie alla mobilitazione dei docenti, sostenuta dalla Gilda degli Insegnanti, la legge 107/2015 ha fatto salvi i poteri degli organi collegiali come precisato all’art.1, comma 2, “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali” e ribadito nell’art. 1, comma 78, dove è scritto che il Dirigente scolastico nel dare piena attuazione all’autonomia scolastica deve agire “nel rispetto degli organi collegiali”.
Che il tema sia delicato lo conferma la Delibera ANAC n. 430 del 2016, nella quale il Presidente, Raffaele Cantone, segnala tra i processi a maggior rischio corruttivo per le scuole proprio l’assegnazione dei docenti alle classi.
Per questi motivi un atto del Dirigente scolastico che disponesse l’assegnazione dei docenti alle classi e/o alle attività di potenziamento senza avere prima discusso e votato in Collegio dei docenti le proposte di criteri da utilizzare, proposte che poi vanno deliberate dal Consiglio di circolo o istituto, sarebbe facilmente impugnabile dagli insegnanti non soddisfatti dalle scelte operate dal Capo d’istituto.
Sul punto c’è già una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e di diversi tribunali che hanno indicato la necessità per il Dirigente scolastico di attenersi ai criteri proposti dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d'istituto nell’assegnare i docenti alle classi (e alle attività di potenziamento). In una recente sentenza il Giudice di Reggio Calabria ha affermato che “il potere dirigenziale di assegnazione alle classi soggiace al rispetto, in via speciale, dei criteri posti dal Consiglio di istituto e dalle proposte degli organi collegiali e, in via generale, dai predetti principi di correttezza, buona fede e imparzialità”.
Per evitare l'arbitrio del Dirigente scolastico è essenziale che gli insegnanti chiedano, come è previsto dalla legge, che il Collegio dei docenti formuli proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento dell’offerta formativa e che il Consiglio di circolo e d’istituto le deliberi. La presenza dei criteri discussi in Collegio garantisce la partecipazione degli insegnanti e la trasparenza delle decisioni che possono essere vagliate alla luce di detti criteri. Doveroso ricordare che l’atto di assegnazione dei docenti alle classi (e alle attività di potenziamento) soggiace all’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati (ex Legge 241 del 1990).
Anche in riferimento alla articolazione dell’orario di servizio è necessario che il Dirigente scolastico rispetti la legge e il CCNL.
In conclusione, l’analisi della norma ci permette di limitare i danni della legge 107/2015 facendo leva sui compiti del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto per contrastare una delle fondamenta della Buona Scuola che è l’impostazione gerarchica.







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Numero 5 - Novembre 2017
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
Comitato di Redazione:
Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Antonio Antonazzo, Piero Morpurgo, Fabrizio Reberschegg, Massimo Quintiliani.
Hanno collaborato a questo numero:
Roberto Casati, Giulio Ferroni, Sebastiano Leotta, Marco Morini, Fabrizio Tonello,
Sergio Torcinovich, Ester Trevisan