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Numero 3 - Marzo 2012
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Scuola chiusa per neve: il personale non deve recuperare

Durante l'eccezionale emergenza per la neve, diverse scuole sono rimaste chiuse. Il personale scolastico dee recuperare le giornate di lavoro non prestate?[...]



20 Febbraio 2012 | di La Tecnica della scuola

Scuola chiusa per neve: il personale non deve recuperare Durante l'eccezionale emergenza per la neve, diverse scuole sono rimaste chiuse. Il personale scolastico dee recuperare le giornate di lavoro non prestate?[...]
In via preliminare va subito detto che in caso di blocco totale delle attività didattiche, derivante da un'ordinanza del Sindaco, l'obbligo di recuperare la giornata decade. E ciò proprio per le cause di forza maggiore non imputabili al personale.
I principi giuridici che guidano il Contratto di lavoro indicano chiaramente, infatti, che quando si viene a determinare un'interruzione dell'erogazione del servizio per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, con il dipendente impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali per motivi indipendenti alla sua volontà, lo stesso dipendente è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituire o recuperare le relative ore o giornate perse. Le quali non possono quindi essere nemmeno oggetto di decurtazione economica. E nel caso della Scuola, tale principio non fa differenza tra personale docente o Ata.
''L'obbligazione si estingue - si legge anche nell'art. 1256 del Codice civile - quando, per una causa non imputabile al debitore [il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento''.
Diversa è la situazione che si determina laddove vengano solo sospese le attività didattiche: ci si trova, in tali occasioni, nella stessa situazione che si configura in estate, ad anno scolastico terminato, o durante le festività natalizie e pasquali. In tali circostanze, infatti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in virtù degli artt. 51 e 53 del Ccnl in vigore) è comunque tenuto alla prestazione della propria opera.
E se un lavoratore Ata, in caso di sospensione dell'attività, quindi tenuto a recarsi a scuola, si trovi comunque e impossibilitato a raggiungere la sede scolastica di servizio (oppure la raggiunga con sostanzioso ritardo)? E ciò a causa del maltempo.
In tali casi egli dovrà giustificare il proprio ritardo, spiegando i motivi in forma scritta ed un modo capillare (ai sensi degli artt. 13 e 19 del Ccnl): dovrà quindi esplicitare il percorso, l'ora e le condizioni atmosferiche che hanno ostacolato il trasferimento in tempo utile al raggiungimento della sede scolastica per l'orario stabilito. Producendo, quindi, domanda di permesso (da recuperare) per gravi ragioni o di ferie.
La prassi, del resto, non è diversa da quella che normalmente viene messa in atto quando un lavoratore della scuola raggiunga la sede di servizio in grave ritardo: dopo aver possibilmente preannunciato l'arrivo fuori orario, sarà chiamato a giustificare quanto accaduto.
Una procedura analoga si attua anche per i docenti che pur non svolgendo attività didattica, poichè sospesa per il maltempo, siano comunque costretti a recarsi a scuola per eventuali altri obblighi contrattuali (consigli di classe, collegi dei docenti, ecc.). A meno che il dirigente scolastico non provveda a rinviare gli appuntamenti programmati (comunque posticipati in altri giorni e quindi non annullabili), in caso di assenza i docenti dovranno produrre adeguata giustificazione.

(A.G. in www.latecnicadellascuola.it, 14/02/2012)


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