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Numero 3 - Maggio 2018
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Registro elettronico: uso e abuso

“La mancanza di adeguata strumentazione a scuola non può certamente attribuirsi alla volontà della docente”. Elementare, Watson! Importante sentenza ottenuta dalla Gilda di Bari


18 Aprile 2018 | di Vito Carlo Castellana

Registro elettronico: uso e abuso Chi svolge attività sindacale nella scuola sa che una delle lagnanze maggiori da parte dei docenti è spesso legata all’utilizzo del registro elettronico. Tutto nasce dopo il decreto legislativo 95 del 6 luglio 2012 sulla “Dematerializzazione degli atti pubblici”, che il governo Monti emanò col fine di contenere la spesa pubblica. Nello stesso decreto veniva precisato A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. Chi conosce bene la situazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole italiane, quando ha letto tutto ciò, ha da subito compreso che in molte realtà questo poteva essere solo una pura utopia. In realtà, sono state date indicazioni fuorvianti e, come sempre, regna la confusione. Infatti, dovevano seguire degli interventi legislativi per rendere obbligatoria questa norma. In particolare ci doveva essere, ma non c’è stato ancora, l’intervento del garante della Privacy. Tutto quindi è stato demandato all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. È bene ricordare che il registro di classe è un “atto pubblico”, come tale per tanto andrebbe compilato in tempo reale. La realtà delle scuole italiane purtroppo è ben diversa. Tanti collegi dei docenti, più realisti del re, hanno approvato l’utilizzo del registro elettronico senza tener conto che la scuola non aveva tutti gli ausili adeguati per l’utilizzo dello stesso.  E’ ovvio che non si possa pensare di servirsi di questo strumento senza avere un’adeguata linea internet e senza che a tutti i docenti vengano forniti tablet o pc. Il rischio infatti è molto grave, perché si potrebbe andare incontro ad una serie di reati penali legati al falso in atto pubblico.  A conferma del fatto che le scuole debbano essere in possesso di un’adeguata strumentazione, c’è stata una sentenza del febbraio 2018 del tribunale di Trani, che dovrebbe far riflettere e spingere molti collegi dei docenti a rivedere alcune decisioni. Nello specifico, il giudice di Trani è intervenuto in merito a quanto avvenuto in un liceo di Barletta, dove una docente nell’aprile del 2015 ha subìto la sanzione disciplinare da parte del D.S. della sospensione dal servizio per il mancato utilizzo del registro elettronico. In realtà la docente non veniva mai meno all’obbligo di compilare scrupolosamente il registro: utilizzava quello cartaceo! Questo succedeva perché nonostante la scuola fosse sprovvista di qualsiasi supporto informatico per i docenti, si era voluto imporre l’uso del registro elettronico, ma gli insegnanti dovevano o provvedere a portare da casa il p.c. personale o annotare tutto a scuola sul cartaceo per poi ritrascriverlo  a casa. Nel marzo del 2015 il Dirigente Scolastico, a causa di un’assenza della docente in questione, ha scoperto che la stessa utilizzava un registro cartaceo e non quello elettronico. Da qui partiva la contestazione di addebiti disciplinari per la professoressa, inutili le memorie difensive; il Dirigente quindi ha sospeso dal servizio la docente per un giorno. La docente pertanto ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, assistita dal legale della Gilda degli Insegnanti di Bari. La sentenza è arrivata il 16 febbraio 2018, dopo tre anni di sofferenza per l’insegnante per l’ingiusta pena. Il giudice del tribunale di Trani è entrato nel merito della vicenda, ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato alle spese l’amministrazione. Il Magistrato ha ribadito che: “La mancanza di adeguata strumentazione a scuola all’epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente”.
Questo conferma quanto già scritto: non è possibile utilizzare il registro elettronico nelle scuole, solo per potersi vantare di averlo adottato, in assenza di adeguata rete internet e di supporti informatici per gli insegnanti. Purtroppo però ancora in troppe scuole si è introdotta questa novità, costringendo spesso gli insegnanti ad acquistare a proprie spese i supporti e, in alcuni casi, anche utilizzando la propria connessione internet del cellulare personale. Nel peggiore dei casi, si tiene in uso anche il vecchio registro cartaceo, creando sostanzialmente un doppio lavoro per i docenti. Il rischio opposto però può essere che ci sia una crociata, per pura presa di posizione, contro il registro elettronico. Soprattutto si rischia di perdere di vista il vero senso delle innovazioni tecnologiche, cioè quello di agevolare e facilitare il lavoro e non di appesantirlo. Il collegio pertanto deve scegliere di adottare il registro elettronico non per assecondare il dirigente o per seguire le “mode”, ma solo quando ci sono le condizioni per poterlo fare. Una Ferrari che percorre una mulattiera è molto più scomoda di un vecchio carro trascinato dai buoi. 
 
 


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Numero 3 - Maggio 2018
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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Hanno collaborato a questo numero:
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