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Numero 5 - Novembre 2019
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Contestazioni disciplinari: meglio il sindacalista dell’avvocato

Il “ rappresentante sindacale” rappresenta la categoria , è una specie di proboviro e, in altri paesi e realtà lavorative, persino un membro dell’Ordine o dell’Albo, che tutela, con la dovuta severità, la deontologia della professione


29 Ottobre 2019 | di Stefano Battilana

Contestazioni disciplinari: meglio il sindacalista dell’avvocato “La S.V. potrà avvalersi dell’assistenza di un procuratore (legale) o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.” (art. 55 bis, comma 4, T.U.P.I.): questa la formula di rito, con cui chi ha ricevuto una contestazione di addebito è convocato per il contraddittorio davanti al Dirigente Scolastico, “ferma la possibilità di depositare (così ovviando alla propria assenza con) memorie scritte”.
A questo punto, per il malcapitato che ha ricevuto tale perentoria convocazione si aprono almeno 4 scenari:
A) Non presentarsi, ma comunque produrre una memoria scritta
B) Presentarsi in audizione solitaria oppure avvalersi di un accompagnatore (soluzioni C e D), che potrà comunque essere solo una delle due figure indicate dalla legge.
 
In entrambi i casi, gli sarà utile un consiglio su come muoversi e, sebbene molto dipenda dai diversi contesti, valgono comunque alcune regole generali, qui sommariamente delineate:
1. Scopo primario sarà deflazionare, ridimensionare, circoscrivere, ridurre al puro fatto in oggetto le circostanze contestate, in modo che sia più agevole la difesa e l’individuazione delle attenuanti generiche e specifiche
2. Scopo principale sarà sempre la “riduzione del danno”, cioè non si va allo scontro se questo può nuocere all’esito del procedimento: non sono in campo battaglie di principio ma solo possibili conseguenze disciplinari.
3. In genere, siccome la memoria scritta, che dovrebbe solo circostanziare, finisce per ammettere i fatti, c’è il rischio che possa ritorcersi contro l’autore, come ammissione implicita.
4. In generale, quindi, proprio per deflazionare, è meglio presentarsi e non depositare atti formali, magari per agevolare l’archiviazione, più plausibile in carenza di atti.
5. Infine, presentandosi, si potranno mettere in atto quelle dinamiche di confronto utili a “ridurre il danno” dell’eventuale sanzione: si potrà dire senza sottoscrivere, esprimere dispiacere per le conseguenze ma anche rammarico per essere accusati in assenza di dolo, constatare la necessità dell’atto dovuto ma anche manifestare disappunto per la formale contestazione ricevuta, verificare le reazioni e le possibili intenzioni, tentare una composizione; insomma, nel contraddittorio ci si può muovere, avanzare o ritirare, secondo le circostanze.
 
Ora, arriviamo all’affermazione del titolo, che, come sempre, può contemplare le dovute eccezioni. In premessa, mi sento di dire che sono almeno dieci anni che mi occupo di seguire procedimenti disciplinari e in genere, anche negli altri sindacati, tale settore viene affidato a personale esperto, proprio per l’importanza strategica che riveste. Gli avvocati, in misura minore quelli affiliati a un sindacato, in genere non possono vantare tale esperienza, anche perché il settore dei procedimenti disciplinari scolastici differisce da qualsiasi altro tipo di contenzioso, anche all’interno della stessa P. A.
 
Ecco, la vera differenza di atteggiamento: nel contraddittorio non si è di fronte a un giudice terzo, non serve sollevare eccezioni formali, come fossimo in un’aula di tribunale. Lo stesso che può accogliere l’obiezione è giudice e al contempo accusa. La questione assomiglia molto di più a una conciliazione (cui la controparte aderisce solo se vuole, non perché costretta da una terzietà giudicante). Chi si occupa di sindacato questo meccanismo lo comprende meglio di un avvocato, avvezzo ai ricorsi e ai dibattimenti fra accusa, difesa e un giudice super partes. Anche l’argomentazione che andando con l’avvocato al contraddittorio (o facendogli sottoscrivere la memoria) si mostrano i muscoli, cioè si ribadisce la deliberazione di fare ricorso al giudice, in caso di esito insoddisfacente, appare indebolita nel caso di sanzioni non pecuniarie (invero le più frequenti): a parte le eccezioni che fanno notizia sui blog scolastici, la casistica ci dice che il Giudice del Lavoro considera bagatellari queste cause e anche qualora non applichi questa considerazione alla sentenza (dichiarando soccombente il ricorrente), sempre applica la compensazione delle liti, cioè ognuno si paga il proprio avvocato, solo che per l’amministrazione questo è l’Avvocatura dello Stato, che non emette parcelle.
 
Da ultimo, c’è qualcosa che irrita di più un Dirigente Scolastico che applichi sanzioni sproporzionate o ingiustificate di un ricorso al giudice ed è un reclamo al Direttore scolastico regionale per comportamento vessatorio, magari sottoscritto con l’aiuto del legale del sindacato, in questo caso sì. A ognuno il proprio mestiere, potremmo concludere, ma intendo fare un’ultima considerazione a favore della tutela sindacale: la legge definisce “rappresentante sindacale” una figura che non può diversamente definire, ma che in realtà è un rappresentante della categoria, una specie di proboviro e, in altri paesi e realtà lavorative, persino un membro dell’Ordine o dell’Albo, che tutela, con la dovuta severità, la deontologia della professione.
 
 
 


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Numero 5 - Novembre 2019
Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI
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Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
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Hanno collaborato a questo numero:
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